Carta d’identità falsa senza divieto di espatrio e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 40041 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La carta d’identità contraffatta che non rechi alcuna clausola di non validità per l’espatrio abilita il detentore a uscire dal territorio nazionale e integra il reato di cui all’art. 497 bis cod. pen., non potendosi qualificare come falso grossolano quando, per le sue caratteristiche, sia idonea a ingannare la pubblica fede. È manifestamente infondato il motivo che contesti la correttezza della motivazione prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità i motivi che denuncino l’eccessività della pena e l’omessa applicazione degli artt. 62 bis e 131 bis cod. pen.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado per i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, di cui all’art. 497 bis cod. pen. (capo a), e di falsificazione dei valori di bollo e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, di cui all’art. 459 cod. pen. (capo b). La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 25/03/2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale decisione l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; l’eccessività della pena; l’omessa applicazione degli artt. 62 bis e 131 bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII penale ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il giudice di merito, si legge nel provvedimento, ha correttamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità. La carta d’identità in esame, non riportando alcuna clausola specifica di non validità per l’espatrio, abilitava senza dubbio il soggetto detentore a uscire dal territorio nazionale. Non residua, pertanto, alcun dubbio sulla configurabilità del reato contestato.
La Corte esclude anche la possibilità che il documento contraffatto possa considerarsi un falso grossolano. Per le sue caratteristiche esso era sicuramente idoneo a ingannare la pubblica fede, requisito che fonda la rilevanza penale della condotta.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte li dichiara non consentiti dalla legge in sede di legittimità e, al contempo, manifestamente infondati. Secondo l’indirizzo consolidato, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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