Ricorso inammissibile se non censura la motivazione della Corte d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 40016 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga le medesime censure già dedotte in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dal giudice di merito, risultando così privo del necessario confronto argomentativo con la decisione impugnata. Il sindacato di legittimità non consente la rivisitazione dell’accertamento in fatto operato dal giudice di merito, cui spetta la valutazione della responsabilità dell’amministratore di diritto per l’omesso versamento dell’imposta. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato in ragione dell’assenza di elementi positivi di valutazione, non è censurabile con ricorso generico che non alleghi alcun elemento specifico.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S.M.C. Vetere con cui l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l’omesso versamento IVA di complessivi C 548.840,00 per l’anno di imposta 2016. Avverso la decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione di legge per erronea interpretazione della norma penale e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all’affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale. Tale condotta costituisce causa di inammissibilità del ricorso, come affermato nel precedente Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838, richiamato a sostegno della decisione.

A fronte dell’accertamento in punto di fatto, non rivisitabile in sede di legittimità, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto responsabile l’imputato quale amministratore di diritto della società, e come tale soggetto gravato dall’obbligo giuridico di adempiere agli obblighi fiscali, secondo l’orientamento consolidato richiamato anche nel provvedimento (Sez. 3 n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830-01).

Quanto alla deduzione sulla mancata prova della presentazione della dichiarazione IVA, la Corte osserva che essa è diretta a una diversa ricostruzione del fatto e non era stata neppure sollevata in appello. Parimenti priva di confronto specifico risulta la doglianza circa il mancato accertamento dei rapporti contrattuali sottesi alle operazioni imponibili, poiché il reato di omesso versamento dell’imposta si fonda sul mancato versamento, nel maggior termine, dell’ammontare IVA riportato nella dichiarazione e secondo l’accertamento automatizzato operato dall’Agenzia delle entrate.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell’assenza di elementi positivi di valutazione, che neppure il ricorrente allega, con la conseguenza che la censura risulta generica. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità, tenuto conto della Corte cost. n. 186 del 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere la parte incorsa in colpa, conseguono a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese processuali e il versamento di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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