Carta smarrita e PIN digitato correttamente (ABF Collegio di Bologna n. 1668 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di pagamento, grava sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, nonché la colpa grave dell’utilizzatore. L’avvenuta digitazione del PIN senza errori, su carta dotata di microchip, costituisce indizio chiaro e concordante della custodia gravemente negligente del codice segreto unitamente allo strumento. Tuttavia, il prestatore risponde della perdita delle operazioni successive alla prima quando, disponendo di sistemi di alert, non provi di averli attivati e di aver avvisato il cliente, così impedendo il tempestivo blocco della carta. La franchigia non si applica quando l’utente versi in colpa grave.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una carta collegata al conto acceso presso l’intermediario, rilevava il 26 maggio 2025 un prelievo non autorizzato di € 600,00 eseguito due giorni prima. Constatava quindi che lo strumento non era più nel portafoglio, ne disponeva il blocco e presentava denuncia di smarrimento. Il 30 maggio, in occasione di un prelievo allo sportello, si avvedeva di due ulteriori prelevamenti non autorizzati di € 500,00 ciascuno, risalenti al 25 e 26 maggio.
Integrava la denuncia, precisando di non aver mai comunicato il PIN a terzi, e trasmetteva formale disconoscimento di tutte le transazioni, chiedendo il rimborso di € 1.603,50 comprensivi di commissioni. Ottenuto il rifiuto dell’intermediario e reiterato il reclamo tramite il legale, si rivolgeva all’Arbitro.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017. Richiama l’art. 5, secondo cui il consenso del pagatore è elemento necessario per la corretta esecuzione dell’operazione; l’art. 7, che impone all’utilizzatore di usare lo strumento secondo i termini contrattuali e di comunicare senza indugio smarrimento o uso non autorizzato; l’art. 10, che inverte l’onere della prova a favore dell’utente; l’art. 11, che impone il rimborso immediato delle operazioni non autorizzate.
Il Collegio osserva che la prova della colpa grave può essere fornita dall’intermediario mediante indizi chiari, precisi e concordanti, richiamando le decisioni del Collegio di coordinamento n. 897/2014 e n. 22745/2019: la sola produzione documentale attestante l’autenticazione formale non soddisfa da sola l’onere probatorio.
Nel caso concreto, la documentazione prodotta dall’intermediario dimostra che tutte le operazioni sono state autenticate con doppio fattore SCA, mediante carta fisica con microchip e inserimento del PIN. L’assenza di errori nella digitazione si desume dal codice “action code” valorizzato a “0”. Poiché, raggiunti tre tentativi falliti, la carta sarebbe stata catturata dall’apparecchiatura, il Collegio ritiene che l’autore dei prelievi abbia avuto immediata disponibilità del codice segreto: ciò denota, con sufficiente precisione e concordanza, che alla carta fosse accompagnato, con grave negligenza, il codice di accesso. Esclude altre plausibili spiegazioni e richiama le decisioni dei Collegi di Roma, Napoli e Bologna.
Non essendo in atti elementi per valutare le modalità dello smarrimento e il lasso di tempo trascorso, il Collegio ritiene configurabile un comportamento gravemente colposo dell’utilizzatore rispetto agli obblighi di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 11/2010.
Su un piano distinto, il Collegio rileva che tra gli obblighi del prestatore vi è quello di offrire idonei sistemi di alert. Il ricorrente contesta di non aver ricevuto avvisi; l’intermediario si limita a dedurre che i servizi sono disponibili gratuitamente e impostati di default per chi usa l’App, ma non allega evidenze di messaggi o notifiche inviate. Le tre operazioni essendo state disposte in tre giornate diverse, l’avviso avrebbe potuto anticipare il blocco ed evitare i movimenti successivi al primo. Il Collegio pone quindi a carico dell’intermediario la perdita delle due ultime operazioni, pari a € 1.003,50, arrotondati a € 1.004,00 secondo le Disposizioni della Banca d’Italia del 2020.
Infine, il Collegio esclude l’applicazione della franchigia di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 11/2010, richiamando le decisioni dei Collegi di Torino, Roma e Milano, ritenendola operante solo quando l’utente non versi in dolo o colpa grave. Accoglie quindi parzialmente il ricorso e dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione di € 1.004,00, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento per il ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.