Cartella nulla senza comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter (Cass. civ. Sez. V n. 7620 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600/1973 è nulla, poiché tale comunicazione assolve a una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo. Essa si differenzia dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che consegue a un controllo meramente cartolare. Nel processo tributario, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione e non già nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello. La riproposizione delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, non essendo l’appellante tenuto a ricercare nuovi argomenti giuridici.

Il Fatto

La società contribuente impugnava davanti alla CTP di Modena una cartella esattoriale e il relativo ruolo, emessi ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973 per il recupero a tassazione IRES relativo all’anno d’imposta 2004, previo disconoscimento del credito per imposte pagate all’estero. La società lamentava di non aver mai ricevuto la comunicazione prevista dalla citata norma, non avendo l’Ufficio dato seguito a una formale procedura di accertamento.

La CTP rigettava il ricorso. La CTR dell’Emilia-Romagna, in appello, dichiarava inammissibile la prima censura per violazione del divieto dei nova e, nel merito, la riteneva infondata per estraneità del credito disconosciuto all’accertamento definito per adesione. Dichiarava inammissibile anche il secondo motivo, per difetto di specificità e perché rivolto all’operato dell’Ufficio anziché alla sentenza. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 1518/2016, secondo cui gli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico, rientrano tra le eccezioni improprie rilevabili d’ufficio. Nondimeno, la CTR aveva fondato la decisione su una seconda ratio decidendi di merito, autonoma e da sola sufficiente: l’estraneità del credito all’accertamento con adesione. Tale ragione non è stata specificamente impugnata, con conseguente inammissibilità della censura.

La Corte esamina poi il terzo motivo, logicamente antecedente. La CTR aveva dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello per difetto di specificità. Sul punto la Corte ribadisce che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello.

Il requisito della specificità non può essere inteso nel senso che l’appellante debba ricercare nuovi argomenti giuridici, essendogli consentito di sottoporre al giudice del gravame quelli già respinti dal primo giudice. La CTR, pur avendo dato conto del motivo, ha ritenuto mancante la critica alla sentenza di rigetto, dalla quale il giudicante aveva comunque potuto inferire le ragioni delle censure. Il motivo è pertanto accolto.

Il secondo motivo è fondato. La Corte richiama il principio per cui, in tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973 è nulla, poiché tale comunicazione assolve a una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione e il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo. Essa si distingue dalla comunicazione ex art. 36 bis, conseguente a un controllo cartolare, la cui omissione non incide sul diritto di difesa. La CTR ha fatto mal governo di tali principi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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