Irretroattività della legge più favorevole e unicità del rapporto processuale (Cass. civ. Sez. II n. 20924 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, l’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72/2015 àncora l’applicabilità delle modifiche al titolo VIII del d.lgs. n. 385/1993 al momento di commissione della violazione, non a quello di instaurazione del processo di opposizione. Le sanzioni de quibus non hanno connotazione penale; pertanto non opera il principio del favor rei, ma quello di irretroattività della legge più favorevole proprio delle sanzioni amministrative. In caso di riproposizione della domanda davanti al giudice indicato nella declinatoria di giurisdizione, unico resta il rapporto processuale e la litispendenza rimane ancorata all’introduzione originaria del giudizio. La motivazione implicita del rigetto di un’istanza istruttoria è ammissibile quando la ratio decidendi che risolve il merito ne esclude la rilevanza.

Il Fatto

Nel luglio 2013 la Banca d’Italia ha contestato al ricorrente la violazione delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione dei componenti il consiglio di amministrazione di un istituto di credito e gli ha irrogato una sanzione pecuniaria, con riferimento all’entità e ai criteri di calcolo del compenso liquidato al momento della cessazione dell’incarico di un dirigente.

Dichiarata inammissibile l’opposizione dal TAR Lazio per effetto della Corte cost. n. 95/2014, il ricorrente ha riproposto il giudizio davanti alla Corte di appello di Roma, che ha rigettato l’opposizione. Propone quindi ricorso per cassazione con dieci motivi; la Banca d’Italia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi censurano il mancato pronunciamento sull’ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie. La Corte ritiene che sussista una valutazione implicita di irrilevanza e superfluità, desumibile dalla compiutezza dell’argomentazione svolta sui mezzi acquisiti. È principio consolidato che la motivazione del rigetto di un’istanza istruttoria non debba essere espressa, potendo la ratio decidendi valere da implicita esclusione della rilevanza del mezzo (Cass. n. 6570/2004; Cass. n. 14611/2005; Cass. n. 1239/2017). Il ricorrente non ha inoltre circostanziato la decisività dei mezzi non ammessi.

Il quarto e il quinto motivo riguardano la disciplina transitoria applicabile: il giudizio davanti alla Corte di appello è stato introdotto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015, per cui si assume dovesse applicarsi il nuovo testo dell’art. 145 d.lgs. n. 385/1993. La Corte osserva che, anche in caso di riproposizione della domanda, unico è il rapporto processuale: la litispendenza resta ancorata all’introduzione originaria davanti al giudice amministrativo, con salvezza degli effetti della domanda originaria (Cass. n. 15223/2016; Cass. Sez. Un. n. 23599/2020; Cass. n. 8674/2019). La questione di costituzionalità è manifestamente infondata, non essendo censurabili le differenze di rito sotto il profilo della parità di trattamento né del giusto processo.

Il sesto motivo investe l’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72/2015 e il principio del favor rei. La disposizione transitoria attribuisce rilevanza al momento di commissione della violazione. In assenza di connotazione penale delle sanzioni, e al pari di quanto affermato per le sanzioni Consob (Cass. n. 24375/2023), resta fermo il principio di irretroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative.

Il settimo e l’ottavo motivo denunciano il difetto di corrispondenza tra contestazione e proposta sanzionatoria; la Corte scorge il tentativo di sovrapporre l’apprezzamento di parte a quello del giudice e conferma la difformità sostanziale già esclusa. Il nono motivo, sull’applicazione dei criteri dell’art. 5.2 delle disposizioni della Banca d’Italia, è rigettato: i meccanismi di pagamento differito e di correzione ex post non si scindono dalla funzione della buonuscita, correlata alle performance e ai rischi assunti. Il decimo motivo è rigettato perché la responsabilità si fonda su una valutazione in concreto della colpa per negligenza nei controlli, e non su una presunzione.

Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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