Contraddittorio endoprocedimentale e diniego di rimborso IVA (Cass. civ. Sez. V n. 16807 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di legittimità, la censura che denunci la violazione del contraddittorio per essere stata la causa discussa in camera di consiglio anziché in pubblica udienza è inammissibile per difetto di autosufficienza ove non alleghi il processo verbale su cui il giudice di appello ha fondato il proprio accertamento. Il difetto di contraddittorio endoprocedimentale non sussiste quando il contribuente stesso ammetta che, a seguito della domanda di rimborso, vi sia stata una interlocuzione con l’Ufficio. La doglianza non può quindi fondarsi su una pretesa violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in difetto del presupposto di fatto cui la norma collega l’obbligo di attivazione del contraddittorio.
Il Fatto
La controversia ha origine dal diniego di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2014, opposto dall’Amministrazione finanziaria a una contribuente. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale, con sentenza successivamente impugnata, ha confermato la decisione di prime cure.
La Commissione ha osservato, per quanto interessa in questa sede, che l’udienza di discussione in primo grado si era tenuta in camera di consiglio e che non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio endoprocedimentale, non vertendosi in ipotesi di accesso presso i locali dell’impresa. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Commissione rilevato la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Secondo la contribuente, il diniego di rimborso darebbe luogo ad un accertamento della pretesa tributaria idoneo a produrre effetti pregiudizievoli, sotto il profilo del disconoscimento di un credito, con conseguente assoggettamento all’obbligo generalizzato del contraddittorio per i tributi armonizzati.
Il secondo motivo contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 101 cod. proc. civ., per non avere la Commissione dichiarato la nullità della sentenza a causa della trattazione in camera di consiglio, essendosi consentito al rappresentante dell’Amministrazione di discutere oralmente la causa.
La Corte esamina per primo, per ragioni di pregiudizialità, il secondo motivo e lo dichiara inammissibile per assoluto difetto di autosufficienza. Il giudice di appello ha accertato che la trattazione in primo grado è avvenuta in camera di consiglio, come risulta dal processo verbale; la circostanza che la sentenza di primo grado dia atto della sola presenza del difensore dell’Amministrazione costituisce quindi un semplice refuso. A fronte di tale decisione, la ricorrente si è limitata a eccepire la violazione del contraddittorio senza allegare il verbale cui il giudice di appello fa riferimento, con conseguente palese difetto di specificità della censura.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ritiene infondato. Per stessa ammissione della ricorrente, a seguito della domanda di rimborso vi è stata una interlocuzione con l’Ufficio. Ne consegue che il difetto di contraddittorio lamentato non può dirsi sussistente. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate tenuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 8.420,00.
La Corte dà infine atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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