Improcedibile il ricorso per cassazione non depositato nei venti giorni (Cass. civ. Sez. V n. 7617 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere depositato nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, a norma dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ.. Il mancato o tardivo deposito ne determina l’improcedibilità, che il giudice dichiara d’ufficio, anche quando il controricorrente non l’abbia eccepita e si sia limitato a contraddire nel merito i motivi di impugnazione. Il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156 cod. proc. civ., opera solo per l’inosservanza di forme in senso stretto e non per i termini perentori, per i quali valgono autonome e separate disposizioni. La pronuncia di improcedibilità per mancato deposito del ricorso, dopo l’iscrizione a ruolo richiesta dalla parte cui il ricorso è stato notificato, deve attestare la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Presidente della CTR Lombardia, che aveva respinto il reclamo contro il provvedimento della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato; quest’ultima aveva rigettato l’istanza di ammissione al beneficio per non aver egli prodotto copia del documento di identità dell’interessato.

Con ordinanza interlocutoria n. 2491 del 27.1.2022 la Corte aveva rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della debenza del contributo unificato e del suo raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso, quando l’iscrizione a ruolo sia stata richiesta dal controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ.: come certificato dalla Cancelleria in data 26/3/2022, il ricorso non era stato depositato fino a quella data, né successivamente, con superamento del termine di venti giorni fissato dalla norma.

La difesa erariale aveva sostenuto che la costituzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sanasse il vizio. La Corte respinge l’argomento: il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156 cod. proc. civ., riguarda esclusivamente l’inosservanza di forme in senso stretto e non i termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme. La Corte richiama sul punto Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014 e n. 24453/2017.

Ne deriva che, sebbene il Ministero non abbia rilevato il difetto di tempestivo deposito, essendosi limitato a contraddire nel merito i motivi di impugnazione, la Corte non può esaminare tali difese: l’improcedibilità va dichiarata d’ufficio. Sul punto il Collegio si conforma a Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e a Cass. n. 22092/2019, n. 26529/2017 e n. 252/2001.

La Corte richiama infine le Sezioni Unite n. 20621 del 17/07/2023, che hanno chiarito come la pronuncia di improcedibilità per mancato deposito del ricorso ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., dopo l’iscrizione a ruolo richiesta dalla parte cui il ricorso è stato notificato, debba rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.

La Corte dichiara quindi improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese, liquidate in € 4.305,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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