Error in procedendo e specificità del ricorso per cassazione tributario (Cass. civ. Sez. V n. 7619 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi denuncia in cassazione un error in procedendo, anche con riferimento alla asserita irritualità della notificazione dell’atto di appello, deve riportare nel ricorso, nel rispetto del principio di specificità, gli elementi e i riferimenti atti a individuare il vizio processuale nei suoi termini esatti, così da consentire alla Corte il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale senza generali verifiche degli atti. La mancata allegazione della procura alle liti e l’omessa indicazione della sede processuale in cui essa è rintracciabile rendono il motivo inammissibile. Non integra motivazione apparente la sentenza tributaria che, pur in forma sintetica, espone la ragione del proprio convincimento, superando il minimo costituzionale. È inammissibile il motivo che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri ad attingere il giudizio di fatto e la valutazione delle prove.
Il Fatto
Un contribuente, esercente l’attività di perito e liquidatore indipendente nel settore assicurativo, impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno di imposta 2008, con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito applicando uno studio di settore. La CTP di Frosinone accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il maggiore reddito accertato.
La Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e dichiarava inammissibile quello del contribuente, ritenuto tardivo perché proposto come appello autonomo anziché nelle forme dell’appello incidentale. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 23 e 54, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, sostenendo che l’appello dell’Ufficio era stato notificato in un indirizzo diverso dal domicilio eletto e che, quindi, il proprio appello non doveva seguire le forme dell’appello incidentale. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, anche in caso di error in procedendo, la parte deve indicare in modo specifico gli elementi idonei a individuare il vizio, citando Cass. n. 19410 del 2015 e Cass. n. 23834 del 2019. Il ricorrente non aveva riportato nel ricorso la procura alle liti dalla quale sarebbe dovuta emergere la diversità dell’indirizzo, né aveva indicato la sede processuale in cui la stessa era rintracciabile. L’Agenzia aveva invece allegato di aver notificato presso lo studio del procuratore costituito, risultante dal relativo Albo professionale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ.; il motivo è stato ritenuto infondato, perché la CTR era rimasta nell’ambito della valutazione dei costi dedotti, ritenuti eccessivi dall’Ufficio, rilevando la contraddittorietà della motivazione di primo grado.
Con il terzo motivo si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. Il motivo è stato giudicato infondato: la motivazione, seppure sintetica, spiega la ragione per cui la documentazione è stata ritenuta non esaustiva, superando il minimo costituzionale, secondo Sez. U. n. 22232 del 2016 e Sez. U. n. 8053 del 2014.
Il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, è stato dichiarato inammissibile, perché volto in realtà ad attingere il giudizio di fatto e la valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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