Cartella di pagamento annullata dal giudice tributario oltre la domanda del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 11233 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario che annulla integralmente la cartella di pagamento, comprensiva della sorte capitale, mentre il contribuente aveva contestato esclusivamente le sanzioni, pronuncia ultra petita e viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. L’annullamento della cartella per vizio dell’atto presupposto è precluso quando l’avviso di liquidazione sia divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione, non essendo più deducibili i relativi vizi, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine alle conseguenze del mancato pagamento della sanzione ridotta nel termine.

Il Fatto

A seguito di un avviso di liquidazione relativo all’imposta di successione, divenuto definitivo e recante sanzioni ridotte per l’importo di 3.101,47 €, l’amministrazione finanziaria notificava alla contribuente una cartella di pagamento con sanzioni pari a 31.014,72 €, quindi decuplicate rispetto all’atto presupposto. La contribuente impugnava la cartella, deducendo un errore materiale nel computo delle sanzioni e chiedendo l’annullamento dell’atto ovvero la riduzione delle stesse all’importo indicato nell’avviso. L’ufficio replicava che la misura ridotta era subordinata al pagamento entro il termine di sessanta giorni e che, non essendosi la contribuente avvalsa di tale facoltà, le sanzioni dovevano applicarsi in misura intera.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della contribuente e annullava la cartella, ravvisando un vizio dell’atto presupposto e un affidamento meritevole di tutela. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Dalla ricostruzione del ricorso originario emergeva che l’impugnazione aveva ad oggetto la sola parte della cartella concernente le sanzioni, mentre la sorte capitale non era stata contestata. Il petitum va letto unitamente ai motivi, indubbiamente rivolti alla sola comminatoria sanzionatoria. Per tale ragione la sentenza regionale, annullando l’intera cartella, ha pronunciato ultra petita, violando l’art. 112 cod. proc. civ.

Anche il secondo motivo è stato accolto, per ragioni diverse da quelle dedotte ma con esse implicate. La Corte ha richiamato il principio secondo cui può ritenersi fondata la questione sollevata per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte, con il solo limite dell’immutazione dei fatti accertati e della modifica della domanda (sul punto, tra le altre, Cass. Sez. VI/III n. 26991 del 2021).

Nel caso di specie la stessa contribuente aveva riconosciuto che l’avviso di liquidazione prodromico era divenuto definitivo e che in esso era stato precisato, con aggiunta a penna, che l’importo ridotto costituiva la sanzione da versare entro sessanta giorni. La doglianza relativa alla mancanza di avvertimento sulle conseguenze del mancato pagamento investiva quindi i vizi dell’atto presupposto, non più controvertibile per la sua definitività.

La conclusione del giudice regionale, che aveva annullato la cartella per ritenuto vizio dell’atto presupposto, non può pertanto giustificarsi: da un lato per l’incontrovertibilità dell’avviso di liquidazione, dall’altro perché l’impugnazione non aveva ad oggetto il vizio di motivazione della cartella. Il ricorso è stato accolto, la sentenza cassata e, non occorrendo accertamenti in fatto, la causa decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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