Adeguamento tariffe sanitarie e mutatio libelli in appello (Cass. civ. Sez. I n. 11226 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento, il riferimento alle tariffe fissate da un provvedimento sopravvenuto nel corso del giudizio di appello non integra mutatio libelli quando incide sul solo profilo della quantificazione della pretesa, fermi restando i fatti costitutivi del diritto ab origine azionato. La causa petendi resta immutata quando la domanda si sostanzia nel diritto all’adeguamento tariffario e il provvedimento richiamato ne costituisce mera condizione di esigibilità e atto di determinazione del quantum. In materia di tetti di spesa, grava sulla A.S.L. la dimostrazione del fatto impeditivo del superamento del limite, non potendo la struttura accreditata vedersi opporre un tetto non provato. La questione di giurisdizione, affermata dal giudice di primo grado che abbia deciso il merito, deve essere riproposta con appello, anche incidentale, non essendo sufficiente la riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una cooperativa sociale accreditata con il servizio sanitario regionale per prestazioni riabilitative in favore di disabili conveniva in giudizio l’A.S.L. competente e la Regione per ottenere l’aggiornamento tariffario relativo al triennio 2006-2008, in applicazione del decreto commissariale n. 1/2009. Il Tribunale adito, affermata la propria giurisdizione, rigettava la domanda. La Corte d’Appello accoglieva il gravame e condannava l’A.S.L. al pagamento della somma quantificata secondo le tariffe del sopravvenuto decreto n. 154/2014.
Avverso tale decisione l’A.S.L. proponeva ricorso principale con tre motivi; il Commissario ad acta resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi, chiedendo in subordine la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, esaminati congiuntamente per connessione. Il Collegio li dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché la sentenza d’appello si è conformata all’elaborazione giurisprudenziale consolidata. Osserva la Corte che nella specie la controversia si è risolta nella richiesta di applicazione degli adeguamenti tariffari del decreto commissariale n. 154/2014, divenuto definitivo all’esito del giudizio amministrativo.
Sul punto centrale, la Corte esclude che il riferimento alle nuove tariffe integri mutatio libelli. Richiamando un consolidato orientamento, si afferma che non integra mutamento non consentito ex art. 345 cod. proc. civ. la modifica che incide sul solo petitum, adeguandolo in ragione dei mutamenti di fatto sopravvenuti. La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di nuova causa petendi. In appello la preclusione dello ius novorum opera solo per le domande che modificano gli elementi materiali del fatto costitutivo, non anche per il profilo giuridico o la norma invocata.
Il decreto n. 154/2014 ha rideterminato l’aggiornamento delle tariffe per il regime di riabilitazione, per gli anni dal 2003 al 2012. Il suo richiamo ha riguardato esclusivamente la quantificazione, senza alterare l’oggetto sostanziale dell’azione. La Corte condivide così il postulato della sentenza impugnata, secondo cui il diritto dell’attrice non poteva essere vanificato dalla mera sostituzione del provvedimento amministrativo recante l’adeguamento.
Il terzo motivo, concernente l’asserito superamento dei tetti di spesa, è parimenti inammissibile. La Corte ribadisce che grava sull’A.S.L. la dimostrazione del fatto impeditivo rappresentato dal superamento del tetto, non essendo configurabile alcun diritto della struttura accreditata oltre tale limite. Nel caso di specie la ricorrente non ha allegato né dimostrato il superamento nei gradi di merito, risolvendosi il mezzo in astratta prospettazione priva di specificità.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è dichiarato inammissibile per conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 20854 del 2022: la parte vittoriosa nel merito ma soccombente sull’eccezione di giurisdizione deve proporre appello, anche incidentale, non essendo sufficiente la riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. Il secondo motivo, relativo alla pretesa violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è inammissibile perché si risolve in censura sulla valutazione degli esiti probatori. La Corte dichiara quindi inammissibili entrambi i ricorsi e condanna le parti soccombenti alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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