Vizio di motivazione e disapplicazione società non operative: rigetto (Cass. civ. Sez. V n. 18500 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disapplicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 L. n. 724 del 1994, il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non può essere invocato per ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio. Il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, quando questo abbia compiuto un accertamento di fatto congruamente motivato. La censura che, pur formalmente deducendo la violazione di legge, miri in realtà a una differente ricostruzione dei fatti, è inammissibile, perché estranea al perimetro del sindacato di legittimità.
Il Fatto
Una società presentava istanza di interpello ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, chiedendo la disapplicazione della disciplina delle società non operative. L’Amministrazione finanziaria esprimeva parere negativo e la società impugnava il diniego davanti alla giustizia tributaria.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo provato il legittimo impedimento all’avvio dell’attività. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’ufficio. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamentava l’omessa e insufficiente motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR trascurato la circostanza della rituale e tempestiva presentazione dell’istanza di disapplicazione.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Il giudice d’appello aveva evidenziato che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva avviato l’iter di revoca del contributo, contestando la mancata ultimazione del programma di investimenti, la mancata integrazione della documentazione finale di spesa e il mancato svolgimento di attività nel quinquennio d’obbligo.
Su queste contestazioni la CTR aveva rilevato che la società, pur essendone onerata, non aveva comprovato che gli inadempimenti non sussistessero o non le fossero imputabili, essendosi limitata ad allegare che la mancata realizzazione dell’opera dipendeva dalla revoca del contributo. Tale circostanza, da sola, non integra le oggettive situazioni che rendono impossibile il conseguimento di ricavi.
La Corte ha qualificato l’attività della CTR come vero e proprio accertamento di fatto, espressione di un sindacato di merito sulla pretesa fiscale. L’aspirazione della contribuente a una più appagante rivisitazione del merito è stata ritenuta estranea al paradigma del vizio di motivazione, volgendolo a finalità eccentriche rispetto alla sua connotazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato l’inammissibilità. Pur evocando il n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., la censura finiva per scavalcare il recinto della violazione di legge, mirando a una differente e più favorevole ricostruzione di fatto, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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