Notifica nulla e vizi delle cartelle esattoriali: onere di allegazione e autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 7574 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 19, comma terzo, d.lgs. n. 546 del 1992, ciascuno degli atti impugnabili può essere gravato solo per vizi propri, salvo che si tratti di atti presupposti non notificati; ne consegue che i vizi delle cartelle ritualmente notificate vanno fatti valere impugnando le cartelle stesse e non l’iscrizione ipotecaria che le presuppone. Il ricorso per cassazione che deduca la nullità della notificazione senza indicare le modalità concrete con cui essa è avvenuta, né la sede processuale di produzione della documentazione, viola l’onere di autosufficienza e il requisito di specificità dei motivi ed è inammissibile. Il principio di specificità non impone l’integrale trascrizione degli atti, ma richiede l’indicazione del loro contenuto o dei passaggi essenziali e il riferimento alla fase del giudizio di merito in cui sono stati prodotti.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di iscrizione ipotecaria e le dodici cartelle di pagamento presupposte. La CTP di Roma, con sentenza n. 252/2013, dichiarava il parziale difetto di giurisdizione e rigettava il ricorso, rilevando che le cartelle erano state ritualmente notificate e che l’eccezione di tardiva notifica andava fatta valere impugnando le cartelle.

La CTR del Lazio rigettava l’appello del contribuente con sentenza n. 1093/2015. Questi proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, deducendo la nullità della notificazione, la violazione degli artt. 2697 e 2719 cod. civ., la violazione dell’art. 6 della l. n. 212 del 2000, la prescrizione del credito, la decadenza dall’iscrizione a ruolo e la violazione dei termini dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973. La società di riscossione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta il subentro dell’agente della riscossione. In forza del principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore, espresso dall’art. 85 cod. proc. civ., l’estinzione della società e il subentro del successore, disposti dall’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, non privano il procuratore già ritualmente costituito dello ius postulandi e della capacità difensiva sino alla sostituzione, nella specie non avvenuta.

Quanto al mancato completamento della notifica del ricorso nei confronti di un ente intimato, la Corte rileva che esso non osta alla definizione. Il rispetto del diritto a una ragionevole durata del processo impone di evitare attività processuali superflue; in caso di ricorso prima facie inammissibile, la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio risulterebbe un aggravio di spese e un allungamento dei termini senza beneficio per l’effettività dei diritti processuali.

Nel merito, il primo motivo è inammissibile: la censura sulla relata apposta al frontespizio anziché in calce è generica, perché il ricorrente non descrive le modalità concrete delle notificazioni. Richiamando il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., la Corte precisa che esso non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti. Il difetto è insanabile perché manca ogni indicazione delle modalità delle notifiche e della sede di produzione della documentazione.

Il secondo motivo è inammissibile perché investe una questione giuridica non affrontata nella sentenza impugnata, senza che la parte indichi dove la doglianza sia stata dedotta nel giudizio di merito. Il terzo, il quinto e il sesto motivo, esaminati congiuntamente, non si confrontano con la ratio decidendi: la CTR aveva affermato che, accertata la rituale notifica, la tardività andava fatta valere impugnando le cartelle. Tale affermazione è corretta alla luce dell’art. 19, comma terzo, d.lgs. n. 546 del 1992. Analogamente il quarto motivo omette di confrontarsi con la decisione impugnata, restando assorbito il profilo sulla prescrizione decennale delle pretese per contributo al servizio sanitario nazionale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con il rilievo dei presupposti per la maggiorazione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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