Cartella esclusa se il credito d’imposta non è stato usato (Cass. civ. Sez. V n. 34904 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 consente di verificare il corretto riporto in dichiarazione di un credito d’imposta, anche ragguagliandolo alle dichiarazioni degli anni precedenti, senza dar luogo ad accertamento sostanziale. Tuttavia l’erronea esposizione del credito abilita l’amministrazione alla sola rettifica dell’errore materiale o di calcolo. La cartella di pagamento per il recupero del credito è legittima solo quando sia accertato che il contribuente lo abbia illegittimamente utilizzato, generando così un debito verso l’erario. Il mancato utilizzo del credito, riportato a nuovo ma non compensato nell’anno oggetto di controllo, non giustifica l’iscrizione a ruolo: la verifica dell’eventuale uso successivo spetta all’annualità in cui il credito è stato effettivamente impiegato.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa per il recupero di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, di importo pari a diciassettemila euro circa, indicato come residuo nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2006. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’ufficio avesse chiesto il versamento di una somma che il contribuente non avrebbe dovuto versare per quell’annualità, trattandosi di credito portato a nuovo per il periodo successivo e non ancora utilizzato.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, della disciplina del controllo formale e della contraddittorietà della motivazione. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo la nullità della cartella per assenza dei presupposti del controllo automatizzato. La questione decisiva concerne la possibilità di recuperare mediante ruolo un credito d’imposta non utilizzato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dall’art. 36-bis, comma 2, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, che ammette il controllo automatizzato sulla riduzione dei crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti. Il potere dell’ufficio di verificare il corretto riporto del credito, anche alla luce delle dichiarazioni precedenti, rientra in tale perimetro e non integra un accertamento sostanziale, come già chiarito da Cass. n. 29582 del 2018.
Il passaggio decisivo riguarda però l’esito di quel controllo. La Corte afferma che l’erronea esposizione del credito può condurre soltanto alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, non anche all’emissione della cartella per il recupero del credito non dichiarato. Il rilievo è coerente con Cass. n. 20643 del 2021 e con Cass. n. 30320 del 2025, richiamate a conferma.
Il discrimine è l’effettivo utilizzo del credito. Solo l’impiego illegittimo in compensazione si traduce in un debito del contribuente verso l’amministrazione e legittima quindi la pretesa di recupero mediante notifica della cartella. Il mancato uso del credito, pur erroneamente esposto, non genera alcun debito e preclude l’iscrizione a ruolo: l’ufficio può unicamente correggere l’errore dichiarativo.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte rileva che il credito residuo era stato semplicemente riportato a nuovo per l’anno 2007 e non utilizzato nell’annualità 2006 oggetto di controllo. L’amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a rettificare la dichiarazione nella parte relativa al riporto non più spettante, riservando a una successiva verifica sull’anno di effettivo impiego l’eventuale recupero.
Ne consegue il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale e degli ulteriori motivi, e la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.