Danno da vacanza rovinata e liquidazione equitativa non simbolica (Cass. civ. Sez. III n. 33912 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di liquidazione equitativa del danno, l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto quando la quantificazione appaia manifestamente simbolica o risulti per nulla correlata con le premesse in fatto relative alla natura e all’entità del danno accertato. La liquidazione equitativa non richiede l’adozione di specifiche tabelle, poiché le c.d. tabelle milanesi, come quelle di ogni altro Foro, non costituiscono fonte di diritto né vincolano il giudice, che può liquidare il pregiudizio dando conto con motivazione esaustiva delle circostanze concrete considerate. La mancata applicazione delle tabelle è denunciabile, semmai, come violazione dell’art. 1226 cod. civ., di cui esse rappresentano un parametro ragionevole e non arbitrario. In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra soccombenza reciproca, potendo giustificare solo la compensazione, totale o parziale, in presenza degli ulteriori presupposti dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un viaggiatore agiva nei confronti di un tour operator per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a un contratto di pacchetto turistico. Il giudice di primo grado accertava l’inesatto adempimento della società e la condannava al risarcimento, ritenendola responsabile anche per fatti imputabili a terzi.
Proposto appello principale dalla società e appello incidentale dal viaggiatore, il Tribunale di Pistoia accoglieva parzialmente il gravame principale, riduceva l’importo del risarcimento e rigettava quello incidentale. Il viaggiatore ricorreva allora in cassazione, formulando tre motivi, lamentando la quantificazione del danno, l’accorpamento tra danno da vacanza rovinata e danno da ritardo aereo e la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la censura sulla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il ricorrente sosteneva che il giudice d’appello avesse assunto a parametro il costo del biglietto praticato al tour operator dal suo fornitore, senza considerare il costo effettivo, e avesse liquidato una somma irrisoria. La Corte rileva che la doglianza sul costo del biglietto è formulata in modo generico, non essendo indicato il costo effettivo per dimostrarne la diversità, e che il ricorrente non confuta la statuizione sul Regolamento Ce n. 261/2004, lasciandola passare in giudicato.
Sul punto centrale, la Corte ribadisce che la liquidazione equitativa è sindacabile solo se la quantificazione appaia manifestamente simbolica o scollegata dal danno accertato. Nella specie, la somma liquidata per il disagio subito supera la soglia del mero carattere simbolico e rispetta il criterio di correlazione tra importo e natura del pregiudizio. Il fatto che l’importo sia modesto non basta, di per sé, a ritenerlo inadeguato, avendo il giudice esposto il percorso valutativo seguito.
La Corte affronta poi il rilievo sulla mancata adozione delle c.d. tabelle di Milano. Le tabelle, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno valore normativo, non provenendo da soggetto dotato di potestà legislativa, e costituiscono solo una proposta di usualità equiparativa. Il giudice non è obbligato ad applicarle, né, se le applica, ad applicarle integralmente; la loro mancata applicazione può essere denunciata, semmai, come violazione dell’art. 1226 cod. civ.
Quanto al secondo motivo, relativo all’accorpamento tra danno da vacanza rovinata e danno da ritardo aereo, la Corte lo dichiara inammissibile: la ratio decidendi dell’impugnata viene censurata senza considerare le ragioni che la sorreggono.
Sul terzo motivo ritiene corretta l’applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022: l’accoglimento ridotto di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, che può giustificare solo la compensazione. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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