Ricorso in cassazione e litisconsorti necessari nelle opposizioni esecutive (Cass. civ. Sez. III n. 34902 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio e, se del caso, ordinarne l’integrazione ex art. 331 cod. proc. civ. Non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado per procedere a contraddittorio integro quando sussista assoluta incertezza sull’identità dei litisconsorti. Nel giudizio di opposizione all’espropriazione presso terzi i terzi debitori sono litisconsorti necessari. La lacuna formale del ricorso può essere colmata, ai fini dell’autosufficienza, dal richiamo all’atto di pignoramento prodotto e identificato con il numero di repertorio, dal quale i nominativi dei terzi siano agevolmente ricavabili.
Il Fatto
Un avvocato proponeva opposizione davanti al giudice di pace avverso l’esecuzione promossa nei suoi confronti dal creditore procedente, fondata sull’ordinanza che aveva dichiarato l’estinzione di un pignoramento presso terzi e lo aveva condannato alle spese. Respinta l’istanza di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ., il giudice dell’esecuzione rimetteva le parti al merito davanti al giudice di pace.
Instaurato il giudizio di merito, il giudice di pace dichiarava l’opposizione improcedibile per litispendenza con altra causa pendente davanti alla corte d’appello, avente ad oggetto lo stesso titolo. Il Tribunale, in sede d’appello, dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo la sentenza di litispendenza assimilabile a una pronuncia sulla competenza e quindi impugnabile solo con regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via pregiudiziale che il procedimento costituisce opposizione all’espropriazione presso terzi. Richiamando un proprio precedente, ribadisce che in tale giudizio i terzi debitori sono litisconsorti necessari, poiché sono titolari di obblighi di astensione e di collaborazione ex artt. 545 e 546 cod. proc. civ. e hanno un interesse giuridicamente qualificato alla determinazione del soggetto verso cui devono pagare.
Nella specie, nessuno dei terzi risulta evocato nei gradi di merito e il ricorso non contiene direttamente l’indicazione dei nominativi dei terzi debitori. La Corte ricorda allora il principio per cui il ricorso carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non essendo possibile rimettere la causa al primo giudice per l’assoluta incertezza sull’identità dei litisconsorti.
Il Collegio osserva però che il ricorrente, unitamente all’indicazione dell’atto di pignoramento ex art. 543 cod. proc. civ., ha specificato il numero con cui il documento è stato prodotto, rendendo agevole la consultazione e consentendo di ricavare i nominativi dei terzi. Tale modalità è ritenuta idonea a garantire la completezza e l’autosufficienza del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ., in via alternativa alla espressa trascrizione dei nominativi.
La sentenza impugnata è quindi cassata perché emessa a contraddittorio non integro, difetto rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità. La Corte dispone il rinvio ex artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ. al giudice di primo grado, per la rinnovata celebrazione del processo previa integrazione del contraddittorio e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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