Motivazione della cartella per relationem e onere di allegazione del pregiudizio difensivo (Cass. civ. Sez. V n. 6183 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento che richiami, in motivazione, una sentenza della commissione tributaria regionale è validamente motivata, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, quando il contribuente ne abbia avuto integrale e legale conoscenza o, comunque, agevole conoscibilità, per essere stato parte del relativo giudizio. In tal caso, l’eventuale incompletezza degli estremi identificativi dell’atto presupposto non ne determina la nullità, salvo che il contribuente deduca e dimostri il concreto pregiudizio arrecato al proprio diritto di difesa. La mancata indicazione della fonte legale del potere di riscossione non è sanzionata a titolo di nullità dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. L’indicazione, quale responsabile del procedimento, del titolare di una funzione apicale è sufficiente a escludere la nullità della cartella.
Il Fatto
Il contribuente impugna una cartella di pagamento relativa all’Irpef di un determinato anno d’imposta, emessa a valle di un precedente accertamento che aveva rettificato il reddito, e della sentenza della commissione tributaria regionale che, in diverso giudizio, aveva riconosciuto dovute le maggiori imposte. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, annullando la cartella limitatamente a una somma già versata a titolo di imposta sostitutiva. La commissione tributaria regionale ha rigettato sia l’appello principale del contribuente sia quello incidentale dell’Amministrazione finanziaria.
Il contribuente ricorre per cassazione con otto motivi, deducendo la violazione di legge sotto plurimi profili: quantificazione della somma da sottrarre, modalità della notifica, vizi di motivazione della cartella, interessi, compensi di riscossione, indicazione dell’organo giurisdizionale e del responsabile del procedimento. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre l’agente della riscossione rimane intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che contesta la misura della somma già versata. Rileva che l’appello incidentale dell’Amministrazione è stato respinto dalla sentenza impugnata, con conseguente formazione del giudicato interno in ordine alla non debenza dell’importo riconosciuto dal giudice di merito. Nel merito, il mezzo è inammissibile per novità della domanda rispetto al ricorso introduttivo e per assoluta genericità: il contribuente non deduce di aver effettivamente versato il maggiore importo, né produce i documenti attestanti il pagamento nella misura pretesa.
Sul secondo motivo, relativo alla notifica diretta a mezzo posta, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la notifica della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ratione temporis applicabile. Il motivo è infondato.
Il terzo motivo censura la mancata allegazione alla cartella della sentenza presupposta e la mancata specificazione della regione di provenienza. La Corte, richiamando Sezioni Unite n. 11722 del 2010 e ulteriori arresti conformi, ribadisce che l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 impone l’allegazione dei soli documenti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza. La cartella è nulla solo ove il contribuente dimostri che il difetto di motivazione abbia pregiudicato il diritto di difesa. Nel caso concreto, il contribuente, parte del giudizio presupposto, conosceva o poteva agevolmente conoscere la sentenza, essendo indicati il numero del provvedimento e l’organo emittente.
I motivi quarto, quinto e sesto, relativi alla mancata indicazione della fonte legale della riscossione, alla quantificazione degli interessi e ai compensi di riscossione, sono inammissibili per omessa specifica indicazione degli atti prodotti nei giudizi di merito e comunque infondati. Sul punto la Corte richiama Sezioni Unite n. 22281 del 2022 in tema di motivazione della cartella per gli interessi e ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2021, che ha dichiarato inammissibili le questioni sui compensi di riscossione, involgendo scelte riservate alla discrezionalità del legislatore.
Il settimo motivo, sull’omessa indicazione dell’organo giurisdizionale, è respinto: la norma non prevede espressamente la nullità per il solo difetto delle indicazioni richieste, rilevando semmai la scusabilità dell’errore. L’ottavo motivo, sull’indicazione del responsabile del procedimento, è parimenti respinto, essendo sufficiente l’indicazione di persona responsabile a prescindere dalla funzione apicale o meno esercitata, senza che il contribuente abbia dedotto alcuna concreta lesione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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