Compensazione opposta al credito dell’appaltatore va decisa nel merito (Cass. civ. Sez. I n. 15162 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che, investito della contestazione dell’eccezione di compensazione opposta dal committente al credito dell’appaltatore, si limiti a verificarne l’ammissibilità sotto il profilo processuale, senza decidere l’accertamento del credito opposto in compensazione, incorre in omessa pronuncia ed è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La questione della nullità della consulenza tecnica d’ufficio, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio disposta per consentire l’esame della relazione. I motivi che prospettano una pluralità di questioni, preceduti unitariamente dall’elencazione delle norme asseritamente violate, sono inammissibili.

Il Fatto

Con contratto d’appalto del 16.7.2004 la società appaltatrice aveva assunto dal Comune l’incarico di realizzare una palestra comunale. Con determinazione dirigenziale del 3.11.2005 il Comune committente dispose la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatrice. Sottoscritto con riserva il registro di contabilità, la società attivò davanti al Tribunale due contenziosi: il primo per il risarcimento dei danni da inadempimento, il secondo per il saldo del corrispettivo recato dal SAL n. 2. Il Comune resistette in entrambi, proponendo domanda riconvenzionale e opponendo il credito da risarcimento in compensazione.

Riuniti i processi, il Tribunale rigettò le domande dell’appaltatrice. Anche la Corte d’Appello rigettò l’impugnazione, condannando l’impresa alle spese. Contro la sentenza di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi; il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi cinque motivi sono accomunati da profili di inammissibilità. Anzitutto la loro costruzione è unitaria: essi denunciano «alla rinfusa» una pluralità di questioni, con elencazione congiunta delle norme violate, senza distinguere tra profili processuali e sostanziali. Tale tecnica, secondo l’insegnamento consolidato (Cass. n. 28541/2024; n. 18021/2016; n. 21611/2013), nega la regola della chiarezza e impone alla Corte di enucleare le censure.

In secondo luogo, il difetto di motivazione è censurabile solo nel caso estremo di riduzione al di sotto del «minimo costituzionale»: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, restando irrilevante il semplice difetto di sufficienza (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). La ricorrente non prospetta una totale mancanza della motivazione, ma il mancato esame di singoli punti e la condivisione delle conclusioni del c.t.u.

Il terzo profilo, di per sé decisivo, è che i motivi — ad onta dei riferimenti normativi in rubrica — sollecitano un riesame del fatto accertato dal giudice del merito, attraverso ampie trascrizioni di atti e documenti. Non è questo il compito che l’art. 360 cod. proc. civ. e l’art. 111, comma 7, Cost. assegnano alla Corte di legittimità.

È invece fondato il sesto motivo, che denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di pagamento del corrispettivo certificato nel SAL n. 2. La Corte d’Appello si è limitata a confermare la tempestività dell’eccezione di compensazione, qualificata come mera difesa perché riferita a una compensazione impropria tra crediti scaturiti da un unico rapporto. Nessuna decisione è stata però assunta sulla contestazione del credito opposto in compensazione e dell’esistenza del danno dell’ente appaltante.

Il settimo motivo è infondato. La nullità della c.t.u., di carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio (Cass. nn. 1744/2013; 22843/2006; 15133/2001). Nel caso concreto l’udienza successiva non fu di mero rinvio, avendo la ricorrente svolto osservazioni di merito senza eccepire la nullità. La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

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