Cassa geometri, contribuzione minima e attività saltuaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3664 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
E’ legittimo l’esercizio del potere regolamentare della Cassa di previdenza dei geometri che impone l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività professionale esercitata in forma saltuaria e occasionale. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto della Cassa sono obbligatoriamente iscritti i geometri iscritti all’Albo che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’iscrizione alla Cassa non è automatica per ogni iscritto all’Albo e presuppone comunque lo svolgimento della libera professione, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, restando irrilevante la mancata produzione di reddito. E’ pertanto inammissibile, per difetto di censura dell’accertamento in fatto, il motivo che contesti l’iscrizione sul presupposto della non incompatibilità tra attività di geometra e rapporto di lavoro subordinato.
Il Fatto
La vicenda riguarda due cartelle esattoriali emesse dalla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri e notificate dal concessionario della riscossione, aventi ad oggetto il pagamento della contribuzione dovuta per l’attività di geometra svolta nel periodo 2008-2013. Il professionista si era opposto all’esecuzione, ottenendo l’accoglimento in primo grado.
La Corte d’appello aveva confermato la pronuncia, ritenendo che l’autonomia riconosciuta alla Cassa dal d.lgs. n. 509/1994 non potesse modificare i presupposti normativi dell’iscrizione fissati dalla legge n. 773/1982. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui il professionista ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la loro intima connessione. La Cassa lamenta la violazione del d.lgs. n. 509/1994, delle leggi di riforma previdenziale e dell’art. 5 dello Statuto: il giudice territoriale avrebbe escluso che l’autonomia regolamentare consentisse di fissare, quale presupposto dell’iscrizione, lo svolgimento dell’attività anche in modo saltuario. Con il secondo motivo la Cassa contesta la rilevanza attribuita all’iscrizione del geometra ad altra gestione previdenziale in qualità di lavoratore dipendente.
La Corte muove dal precedente Cass. n. 4568 del 2021, seguito tra le altre da Cass. n. 28188 del 2022, Cass. n. 25363 del 2023 e Cass. n. 17823 del 2023. Da tali pronunce si evince che è legittimo il potere regolamentare della Cassa che impone la contribuzione minima anche per l’attività esercitata in forma saltuaria, con obbligo di iscrizione per tutti gli iscritti all’Albo dei geometri, restando irrilevante la mancata produzione di reddito.
Il collegio richiama l’art. 5 dello Statuto della Cassa, secondo cui sono obbligatoriamente iscritti i geometri iscritti all’Albo che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’iscrizione alla Cassa non è automatica per ogni iscritto all’Albo, come conferma l’art. 10, ultimo comma, legge n. 773/1982, che regola la contribuzione minima per gli iscritti all’Albo ma non alla Cassa. L’iscrizione richiede dunque che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha accertato in fatto che, nel periodo considerato, il professionista non ha svolto attività riconducibile a quella di geometra diversa e ulteriore rispetto a quella esercitata in qualità di dipendente dell’istituto di credito. Il ricorso non censura tale accertamento secondo lo schema del motivo a critica vincolata ex art. 360 cod. proc. civ.: il secondo motivo si limita ad affermare che sarebbero stati compiuti alcuni atti propri dell’attività professionale, senza specificare se fossero stati posti in essere nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e senza criticare l’accertamento di fatto nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese secondo soccombenza. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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