Appalto endoaziendale illecito: rileva l’accertamento in concreto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1694 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La natura endoaziendale dell’appalto non comporta di per sé l’illiceità dell’interposizione di manodopera. La fornitura di applicativi informatici, la somministrazione della formazione professionale con verifica dei risultati e i controlli sulla qualità del servizio da parte del committente costituiscono conseguenze tipiche di tale modalità organizzativa e non integrano, da soli, l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro. L’accertamento dell’appalto illecito richiede una verifica in concreto delle modalità di svolgimento del rapporto, non essendo sufficiente la predeterminazione delle modalità tecniche di esecuzione. L’esistenza e la liceità del contratto di appalto non devono essere provate dal committente quando il lavoratore ne abbia dedotto la sola natura simulata, presupponendone così l’esistenza formale. Costituisce vizio di violazione di legge, e non già di travisamento del fatto, la censura che addebiti al giudice del merito un’errata interpretazione degli atti processuali.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti di una società appaltatrice, hanno sempre svolto la propria attività presso la società committente, nel cui ambito assumevano di essere stati inseriti attraverso un’illecita interposizione di manodopera. Adivano il Tribunale per ottenere l’accertamento dell’interposizione, la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato diretto con la committente, l’ordine di ripristino dei rapporti e la condanna al pagamento delle retribuzioni.
Il Tribunale dichiarava le domande inammissibili per genericità. La Corte d’appello, in parziale riforma, le dichiarava ammissibili ma le rigettava nel merito, escludendo che emergesse l’esercizio del potere direttivo da parte della committente. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 2697 c.c. e 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che spettasse alla committente dimostrare l’esistenza e la liceità dell’appalto. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Inammissibile, perché i ricorrenti non contestano la declaratoria di novità delle deduzioni introdotte per la prima volta in appello ex art. 437 c.p.c.; la censura non è pertinente rispetto alla motivazione del giudice territoriale.
La Corte ricorda che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice ponga l’onere della prova a carico della parte non onerata secondo la bipartizione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Nel caso in esame i giudici d’appello si sono limitati a circoscrivere il thema decidendum alle deduzioni effettivamente presenti nel ricorso introduttivo.
Quanto al merito, i giudici d’appello hanno esaminato tutte le allegazioni dei lavoratori, ritenendole confermative di un lecito appalto endoaziendale. La fornitura del know-how, l’utilizzo di applicativi di proprietà della committente e la verifica della formazione rispondono a esigenze di allineamento dei sistemi informativi e a garanzia della qualità del servizio, senza comprimere l’autonomia organizzativa dell’appaltatore.
La Corte ribadisce che la natura endoaziendale dell’appalto è compatibile con la predeterminazione delle modalità tecniche di esecuzione, rientrando quest’ultima nel legittimo potere di controllo del committente. La gestione a proprio rischio da parte dell’appaltatrice, l’assenza di contestazioni sull’orario di lavoro e il fatto che il committente si limitasse a segnalare i disservizi senza irrogare sanzioni confermano la liceità dell’assetto contrattuale.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: sotto la veste della violazione di legge sostanziale, i ricorrenti addebitano in realtà alla Corte territoriale un travisamento del ricorso introduttivo, ossia un vizio processuale che avrebbe richiesto diversa articolazione. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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