Lodo di arbitrato irrituale impugnabile solo con ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12278 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di arbitrato irrituale in materia di lavoro privato, il lodo non è impugnabile nelle forme e nei modi ordinari. Ai sensi dell’art. 412 quater cod. proc. civ., l’impugnazione si propone in unico grado innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro e la sentenza così pronunciata è ricorribile per cassazione. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello avverso tale sentenza. Trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio per cui la decadenza dall’impugnazione è impedita dalla proposizione del gravame davanti al giudice incompetente, né è ipotizzabile una translatio iudicii. Il lodo pronunciato ex art. 7, comma sesto, legge n. 300 del 1970 ha natura irrituale.
Il Fatto
Con nota comunicata nel giugno 2020 la società intimava al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Il dipendente richiedeva la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell’art. 7, comma sesto, legge n. 300 del 1970. Il collegio, espletata la procedura, pronunciava il lodo che derubricava la sanzione espulsiva in una multa di quattro ore di retribuzione.
Non avendo la società ottemperato alla diffida, il lavoratore adiva il Tribunale, che condannava la società a dare esecuzione al dictum arbitrale e al pagamento delle spese. La Corte d’appello, in riforma, rigettava la domanda, ritenendo la procedura arbitrale esperibile solo per le sanzioni conservative e non per il licenziamento, ed escludendo una valida previsione contrattuale in senso diverso. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare la questione del giudicato formatosi sul lodo, dichiarato valido ed efficace dal Tribunale con sentenza che aveva respinto la domanda riconvenzionale di nullità del lodo proposta dalla società. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8607/2017, Cass. n. 15627/2016), ribadisce che il giudicato risponde alla finalità di interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e che il giudice può rilevarlo e valutarlo anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, non essendo vincolato alla posizione assunta dalle parti.
Il problema di diritto centrale è se la sentenza del Tribunale potesse essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione, secondo il regime dell’art. 412 quater cod. proc. civ., oppure con l’appello, come ritenuto dalla Corte territoriale. La Corte qualifica il lodo come pronunciato all’esito di una procedura di arbitrato irrituale, richiamando le Sezioni Unite n. 25253/2009, secondo cui l’arbitrato previsto dall’art. 7, comma sesto, legge n. 300 del 1970, o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva, ha natura irrituale.
Ne deriva, come affermato più volte in sede di legittimità (Cass. n. 10988/2020; Cass. n. 14431/2015), che il lodo non è impugnabile nelle forme ordinarie ma, ai sensi dell’art. 412 quater cod. proc. civ., in unico grado davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza è ricorribile in cassazione. Conseguentemente è inammissibile l’eventuale impugnazione in appello e, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio che impedisce la decadenza quando il gravame sia proposto a giudice incompetente.
Poiché la sentenza del Tribunale avrebbe potuto essere impugnata solo con ricorso per cassazione, l’impugnazione proposta davanti alla Corte d’appello era inammissibile e non era ipotizzabile alcuna translatio iudicii, trattandosi di incompetenza per grado (Cass. n. 14431 del 2015; Cass. n. 19182 del 2013; Cass. n. 2576 del 2009). La Corte pertanto cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere proseguito nelle forme in cui era continuato, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese.
Nota della Redazione
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