Cartellini marcatempo non provano il lavoro in pausa nè lo straordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8102 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
I cartellini marcatempo, quale che sia la loro natura giuridica, comprovano il fatto in sé dell’utilizzazione in entrata e in uscita da parte del lavoratore, ma non anche, con fede privilegiata, che tra l’uno e l’altro momento vi sia stata effettiva attività di lavoro. Essi pertanto non sono assimilabili ai libri e alle scritture contabili di cui all’art. 2709 cod. civ., riferendosi l’art. 2214 cod. civ. ai soli documenti tipici dell’imprenditore soggetto a registrazione. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ove non si risolva in una svista materiale ma nella valutazione della concludenza dell’elemento probatorio, non è denunciabile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ma integra un vizio di attività o di motivazione, nei limiti dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., restando comunque riservato al prudente apprezzamento del giudice del merito ex art. 116 cod. proc. civ. Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto indicando le norme violate e specifiche argomentazioni che ne dimostrino il contrasto.
Il Fatto
I ricorrenti, lavoratori dipendenti di una struttura, avevano agito per ottenere il pagamento di periodi di tempo che assumevano lavorati ma non retribuiti: la pausa e i primi dieci minuti eccedenti l’orario normale. La pretesa si fondava sull’illegittimità, già accertata in altra causa, del Regolamento aziendale che escludeva dal computo quei periodi. In primo grado il Tribunale aveva dato loro ragione, con sentenza passata in giudicato quanto alla illegittimità del regolamento.
In appello la Corte territoriale aveva invece rigettato la domanda di pagamento, ritenendo che i ricorrenti non avessero dimostrato di aver lavorato durante la pausa e di aver maturato i minuti in più per esigenze di servizio, osservando che i cartellini presenze nulla provavano al riguardo. Avverso tale decisione i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo contestano il valore probatorio dei cartellini marcatempo, sostenendone l’assimilabilità ai libri e alle scritture contabili di cui all’art. 2709 cod. civ., con conseguente violazione del paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ. La Corte respinge la censura: i libri e le scritture contabili sono documenti tipici dell’imprenditore soggetto a registrazione, individuati nell’art. 2214 cod. civ., norma che non riguarda i sistemi documentativi del tempo di lavoro. I cartellini, quale che sia la loro natura giuridica, provano l’utilizzo in entrata e in uscita, non l’effettiva attività lavorativa svolta tra i due momenti.
Richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, la Corte distingue il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che si risolve in una svista materiale ed è rimediabile con la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., dalla verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto. Nel caso di specie il preteso travisamento non consiste in un errore di percezione, ma nella valutazione della concludenza degli elementi desumibili dai cartellini rispetto a una domanda di pagamento del lavoro oltre l’orario normale, ritenuta non fondata. Si tratta di apprezzamento riservato al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità: i motivi sono quindi inammissibili.
Il terzo motivo, di diritto sostanziale, assume l’applicazione della normativa sullo straordinario e sulla relativa autorizzazione a una fattispecie estranea. La Corte lo dichiara inammissibile: i ricorrenti non indicano con specificità le disposizioni di legge o di contrattazione collettiva violate né le argomentazioni che fonderebbero la pretesa del lavoro aggiuntivo quale istituto distinto dallo straordinario, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 18607 del 2023. Le censure, inoltre, non si misurano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di prova dell’attività lavorativa nei periodi rivendicati.
Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e la mancata ottemperanza a una precedente sentenza dichiarativa dell’illegittimità del regolamento. La Corte rileva che i profili non riguardano un fatto materiale, ma la valutazione delle risultanze istruttorie già compiuta dal giudice del merito, e che la doglianza di natura sanzionatoria resta una mera affermazione priva di aggancio a ipotesi sanzionatorie effettivamente regolate. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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