Servizio civile fuori ruolo non equiparato al servizio in costanza di nomina (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17861 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle graduatorie per le supplenze del personale ATA, il servizio civile prestato fuori da un rapporto di impiego non va valutato con il punteggio riservato a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in costanza di nomina. L’art. 2050, primo comma, cod. ord. mil. impone di attribuire ai periodi resi al di fuori del rapporto lo stesso punteggio dei servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, mentre per i servizi resi in pendenza di rapporto ne esige la considerazione a tutti gli effetti. Il differenziale di trattamento tra le due situazioni non è irragionevole, perché risponde all’esigenza di non pregiudicare chi interrompe il rapporto per adempiere agli obblighi di leva, coerentemente con l’art. 52, secondo comma, Cost.. Il D.M. n. 50/2021 dà corretta attuazione a tale assetto.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto l’inserimento nella graduatoria di III fascia del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario per i profili di collaboratore scolastico e assistente amministrativo, per il triennio 2021/2022 – 2023/2024. Contestava il punteggio attribuito per il servizio civile prestato dal 01.10.2008 al 30.09.2009, sostenendo il diritto a sei punti anziché 0,60.
Il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda. La Corte d’Appello di Torino, Sezione lavoro, l’aveva accolta, riconoscendo il punteggio pieno per il servizio civile e condannando l’amministrazione a rideterminare la posizione della ricorrente. Avverso tale sentenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del Ministero è fondato. La Corte dichiara di voler dare continuità al recente orientamento espresso da Cass. n. 22429 del 2024, che ha risolto una questione del tutto analoga.
Il Collegio distingue anzitutto i piani normativi. L’art. 485, comma 7, e l’art. 569, comma 3, d. lgs. n. 297/1994 riguardano il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, non la sua valutazione nei concorsi e nelle graduatorie. Le due materie sono fenomeni diversi e non si richiamano reciprocamente.
Il D.M. n. 50/2021, che disciplina la materia per il personale ATA, considera il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi prestati in costanza di rapporto come servizio effettivo reso nella medesima qualifica; i servizi resi fuori dal rapporto come servizio alle dipendenze delle amministrazioni statali, al pari del servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Ne deriva che, se il servizio è prestato in costanza di rapporto, spettano 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a 6 punti annui; se prestato fuori dal rapporto, spettano 0,15 punti per mese, fino a 0,60 punti annui.
Tale assetto non contrasta con l’art. 2050 cod. ord. mil. Il primo comma, richiamato dall’art. 2103, comma 3, cod. ord. mil. per il servizio civile sostitutivo, impone per i concorsi e le graduatorie la valorizzazione con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici: è quanto il D.M. attribuisce a chi ha reso il servizio fuori dal rapporto. Il secondo comma non fissa un punteggio per i periodi resi in pendenza di rapporto, ma ne richiede la considerazione a tutti gli effetti.
La norma primaria non esclude dunque la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di rapporto con la stessa amministrazione. Il differenziale non è irragionevole: attribuire il punteggio del servizio effettivo a chi è costretto a interrompere il rapporto per adempiere agli obblighi di leva risponde a esigenze di pari trattamento, altrimenti il sistema contrasterebbe con l’art. 52, secondo comma, Cost. Tale esigenza non ricorre quando si discorre genericamente di graduatorie per le supplenze e di valorizzazione del servizio svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
La Corte richiama, su argomentazioni non dissimili, Cons. Stato, Sez. VII, n. 11602 del 2022, e Cass. n. 17081 del 2007. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria. Le spese dell’intero processo sono compensate.
Nota della Redazione
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