Azione quanti minoris esperibile anche per mancanza di qualità dell’opera (Cass. civ. Sez. II n. 7189 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di riduzione del prezzo, o quanti minoris, è esperibile non solo in presenza di vizi della cosa venduta, ma anche nell’ipotesi di mancanza di qualità dell’opera o del bene, poiché l’art. 1497 cod. civ., nel richiamare la disciplina della risoluzione, non esclude l’interesse del compratore a conservare la proprietà del bene consegnato. La pattuizione di un corrispettivo a corpo non preclude l’esperimento dell’azione, ove l’inadempienza non sia di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, ma giustifichi una proporzionale riduzione del prezzo corrispondente al minor valore del bene, purché il difetto non sia di trascurabile entità o scarsa importanza. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul punto non espressamente deciso. Costituisce capo autonomo della sentenza, suscettibile di formare oggetto di giudicato interno, solo quello che risolva una questione controversa dotata di propria individualità e autonomia, e non l’affermazione che costituisca mera premessa logica della statuizione adottata.

Il Fatto

Una committente conveniva in giudizio la società fornitrice innanzi al Tribunale, esponendo di avere commissionato la fornitura e la posa in opera di materiali e arredi per un valore pattuito, e di avere contestato la qualità dei materiali e dei lavori eseguiti. Prima del giudizio la committente aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis cod. proc. civ., all’esito del quale il consulente aveva stimato il valore delle opere in misura inferiore al prezzo corrisposto.

Il Tribunale riconosceva all’attrice solo una modesta somma, pari al valore dei vizi riscontrati, escludendo il diritto al risarcimento per la dedotta mancanza di qualità e compensando le spese. La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva integralmente la domanda e condannava la società a rifondere le spese di entrambi i gradi, oltre a quelle dell’A.T.P. La società fornitrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 112, 161 e 342 cod. proc. civ., lamentando che la Corte d’Appello non si fosse pronunciata sull’eccezione di inammissibilità del gravame. La censura è manifestamente infondata: l’accoglimento nel merito dell’impugnazione postula il superamento del preliminare vaglio di ammissibilità, sicché sull’eccezione non vi è omissione, ma pronuncia implicita. La Corte richiama il principio per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul punto specifico non deciso.

Con il secondo motivo la ricorrente sosteneva che la Corte distrettuale avesse riformato capi della sentenza di primo grado non impugnati e quindi coperti da giudicato interno. La censura è infondata. La Corte d’Appello non ha travalicato i limiti della domanda, pronunciandosi sulla richiesta di riduzione del prezzo a causa dei vizi e della mancanza di qualità denunziati nell’atto introduttivo. Le deduzioni dell’appellante, incentrate sull’inesatta lettura della consulenza tecnica, erano sufficienti a devolvere al giudice di seconde cure la cognizione su tutti gli aspetti della domanda. Costituisce capo autonomo solo quello che risolva una questione dotata di propria autonomia, e non l’affermazione che sia mera premessa logica della statuizione.

Con il terzo motivo la ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi, tra cui la pattuizione del corrispettivo e il contegno delle parti nella fase stragiudiziale. La censura è in parte inammissibile, in parte infondata. La Corte distrettuale ha espressamente dato atto del corrispettivo pattuito e ne ha tenuto conto nell’accoglimento della domanda. La Corte ribadisce che l’azione quanti minoris è esperibile anche in caso di mancanza di qualità, e che la pattuizione di un corrispettivo non ne preclude l’esperimento ove l’inadempienza giustifichi una proporzionale riduzione del prezzo.

Quanto alle spese di A.T.P., la Corte osserva che la committente aveva depositato l’atto introduttivo del procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. prima del riscontro della società, e che il procedimento non aveva sortito esito conciliativo. La statuizione che ha regolato le spese secondo il principio della soccombenza non presta quindi il fianco a censure, dovendo il giudice d’appello procedere, anche d’ufficio, a un nuovo regolamento delle spese in caso di riforma. Il ricorso è respinto, con condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1497 c.c.

Tutte le 39 sentenze sull'art. 1497 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *