Simulazione assoluta della vendita e valutazione globale degli indizi (Cass. civ. Sez. II n. 5196 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, i quali devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, all’esito di un giudizio di sintesi. Tale valutazione complessiva non è censurabile in sede di legittimità quando sia sorretta da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. L’accertamento della simulazione, quale oggetto dell’indagine di fatto, resta riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi indicativi del carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, non essendo sufficiente la dichiarazione contenuta nel rogito, poiché il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti.

Il Fatto

Un creditore, munito di titoli cambiari per una rilevante somma di denaro, agiva in giudizio nei confronti della propria debitrice e del figlio di questa, chiedendo di accertare la simulazione assoluta degli atti di trasferimento immobiliare intervenuti tra i due e, in subordine, la loro inefficacia ex art. 2901 c.c. Il trasferimento era stato realizzato nell’ambito di un processo di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., concluso con una conciliazione giudiziale.

Il convenuto acquirente si costituiva e resisteva. Il Tribunale adito dichiarava la simulazione assoluta degli atti. La Corte d’appello rigettava il gravame e confermava integralmente la pronuncia di prime cure. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo di nullità per difetto di integrità del contraddittorio. Il ricorrente sosteneva la mancata prova della regolarità della notifica dell’atto introduttivo alla convenuta rimasta contumace in primo grado. La Corte osserva che la notificazione a mezzo posta si è perfezionata per decorso del termine previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge n. 890/1982, decorrente dalla spedizione dell’avviso di tentata notifica. Le cartoline risultano corredate dei timbri postali e delle sottoscrizioni degli agenti: la descrizione delle attività compiute gode di forza certificatoria fino a querela di falso, sicché chi intende contestare l’esecuzione della notificazione deve impugnare l’avviso di ricevimento con querela di falso. Il motivo è infondato.

Il secondo motivo investe la sussunzione della fattispecie negli artt. 1414 e 2901 c.c. Il ricorrente sosteneva che gli indizi addotti avrebbero potuto fondare al più una domanda revocatoria, ma non provare l’apparente volontà dei contraenti. La Corte ribadisce che l’accertamento della simulazione è oggetto dell’indagine di fatto riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione. Nel caso concreto, la simulazione è stata argomentata alla luce di plurimi elementi indiziari: lo stretto rapporto di parentela tra alienante e acquirente, la mancanza di prova dell’effettivo versamento del prezzo, il mancato trasferimento del possesso dei cespiti, l’incongruenza della giustificazione addotta per i trasferimenti e l’inverosimiglianza della citazione in giudizio della promittente alienante a soli due mesi dal preliminare, benché il definitivo dovesse concludersi non prima di trenta mesi.

La Corte richiama il principio nomofilattico secondo cui, in tema di presunzioni della simulazione assoluta, i fatti noti devono essere valutati non solo analiticamente ma anche globalmente, con giudizio di sintesi non censurabile se logicamente motivato, come affermato da Sez. 6-2 n. 29540 del 2019 e Sez. 2 n. 11372 del 2005. La congerie di indizi ponderati soddisfa tale criterio.

Il terzo motivo concerne la mancata ammissione della documentazione sui versamenti eseguiti dal ricorrente in favore della banca creditrice ipotecaria. La Corte ritiene la documentazione non conferente, poiché la posizione debitoria cui erano riferiti i pagamenti era riconducibile a un gruppo societario e non collegabile all’effettività dei trasferimenti. Sul punto si afferma che, quando l’azione di simulazione si fondi su elementi presuntivi ex art. 2697 c.c., l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, non potendosi ritenere sufficiente la dichiarazione contenuta nel rogito, secondo Sez. 2 n. 18347 del 2024 e Sez. 2 n. 5326 del 2017. Il ricorso è integralmente respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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