Potere sanzionatorio Consob: termine da accertamento dell’illecito, non dalla sua conoscenza (Cass. civ. Sez. II n. 8436 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria, il termine di centottanta giorni per la contestazione previsto dall’art. 195, comma 1, TUF decorre non dal momento in cui l’autorità di vigilanza acquisisce il fatto nella sua materialità, ma da quello in cui essa ha completato l’attività istruttoria diretta a verificare la sussistenza dell’infrazione: «constatazione del fatto» e «accertamento del fatto» sono concetti distinti. L’accertamento non coincide con la fine dell’attività ispettiva, ma si colloca in un momento successivo, da valutare secondo le particolarità della fattispecie. Spetta all’autorità amministrativa, e non al giudice, decidere se avviare o meno l’indagine; al giudice compete soltanto controllare che il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un tempo ragionevole, valutando la superfluità ex ante e non la congruità ex post dell’istruttoria. Quando intervengono Banca d’Italia e Consob, si presume fino a prova contraria che l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall’altra quando ne riceve i rilievi o i provvedimenti sanzionatori.

Il Fatto

La Consob aveva applicato al ricorrente, già amministratore di una banca popolare, una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento, in relazione alla rischiosità delle obbligazioni subordinate collocate presso la clientela. L’addebito riguardava l’intempestività degli organi societari nel riclassificare da «medio» ad «alto» il profilo di rischio di quegli strumenti, in presenza di un deterioramento dell’istituto.

L’interessato propose opposizione ex art. 195, comma 4, TUF, eccependo anzitutto la decadenza della Consob dal potere sanzionatorio: la contestazione era stata formulata nel 2016, benché l’autorità fosse a conoscenza dei fatti sin dal 2013. La corte d’appello accolse l’opposizione e annullò la sanzione, ritenendo tardiva l’indagine perché la Consob avrebbe dovuto attivarsi entro il febbraio/marzo 2014. Contro quella decisione la Commissione ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I motivi primo e terzo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha escluso il dedotto difetto assoluto di motivazione, richiamando Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019 e Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014: la sentenza impugnata, pur non conforme a diritto nel merito, reca una motivazione chiara e sintetica che soddisfa il «minimo costituzionale». Legittima è poi la motivazione per relationem, quando il rinvio consenta di ricavare un percorso argomentativo adeguato e di controllare le ragioni delle parti.

Il nucleo del provvedimento è costituito dal quarto e dal quinto motivo, accolti con assorbimento del secondo e del sesto. La Corte ha ribadito che la decisione di merito non aveva messo a fuoco la fattispecie concreta: la contestazione atteneva agli obblighi di adeguatezza degli strumenti finanziari offerti al cliente, non agli obblighi di trasparenza e veridicità del prospetto azionario, oggetto di un distinto provvedimento sanzionatorio.

Il giudice di merito, senza confrontarsi con la discrezionalità che caratterizza l’esercizio del potere di vigilanza, aveva dettato i tempi, il «come» e il «quando» dell’attività della Consob, concludendo per la decadenza dell’autorità. La Corte ha invece enunciato il corretto criterio: rileva il momento di completamento dell’istruttoria, non quello della conoscenza materiale del fatto. Determinante, in particolare, è la distinzione tra constatazione e accertamento dell’illecito.

Il Collegio ha quindi richiamato e confermato le coordinate già tracciate da Cass. n. 34695 del 2023, Cass. n. 34472 del 2023 e Cass. n. 34466 del 2023, nonché da Cass. n. 17673 del 2022, ribadendo le presunzioni relative alla capacità della Consob di apprezzare le irregolarità rilevate da Banca d’Italia. La sentenza è stata perciò cassata con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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