Medici specializzandi ante 2006 senza adeguamento automatico della borsa di studio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7351 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ. è inammissibile il ricorso che censuri la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione in anni accademici antecedenti al 2006/2007, poiché costoro restano soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale sia sotto quello economico. La direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo quanto alla misura della borsa di studio. L’importo delle borse di studio di tali specializzandi non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale. Non è configurabile alcun comportamento antigiuridico dello Stato fonte di responsabilità risarcitoria.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti frequentanti la scuola di specializzazione della facoltà di medicina presso un’università per la durata di cinque anni in epoca precedente al 2006, agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive, anche ai sensi dell’art. 36 Cost., da quantificarsi nei termini del d.p.c.m. 7 marzo 2007; in subordine, il diritto all’adeguata retribuzione in applicazione diretta della normativa comunitaria; in ulteriore subordine, l’accertamento della responsabilità dello Stato per tardiva attuazione delle direttive comunitarie e il risarcimento dei danni.

La Corte d’appello confermava il rigetto di primo grado, escludendo la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato e l’inadempimento della direttiva. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma secondo, cod. proc. civ., essendo la decisione sottoscritta dal solo Presidente senza indicazione della qualità di estensore. Il motivo è infondato. La sentenza risulta sottoscritta dal solo Presidente, il quale è però proprio il soggetto indicato quale relatore: tanto emerge dal dispositivo letto in udienza e dal decreto presidenziale di fissazione della stessa.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 11021 del 2014, secondo cui la nullità insanabile dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. riguarda la sola ipotesi in cui l’omissione investa entrambe le sottoscrizioni. Nei casi di difetto parziale di sottoscrizione si applica invece l’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., sicché la sola firma del Presidente non richiede necessariamente l’esplicita precisazione del cumulo della qualità di estensore, se questa può evincersi da altri elementi.

Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, la Corte li dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., essendosi la Corte territoriale pronunciata in conformità all’orientamento consolidato. La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 368/1999 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, ai soli iscritti a decorrere dall’anno accademico 2006/2007.

La Corte ribadisce che la direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo obbligo quanto alla misura della borsa di studio e che l’importo delle borse dei medici iscritti prima del 2006/2007 non è soggetto a indicizzazione annuale né ad adeguamento triennale. Ne consegue l’insussistenza di alcun comportamento antigiuridico fonte di risarcimento.

Anche il quinto e il sesto motivo sono inammissibili, presupponendo la configurabilità in astratto del diritto azionato. Il settimo motivo è inammissibile, essendo stato correttamente applicato il criterio della soccombenza. Il ricorso è rigettato; il controricorso dell’Università è dichiarato inammissibile per difetto di ius postulandi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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