Il domicilio del consumatore rilevante per la competenza è solo quello elettivo nel contratto (Cass. civ. Sez. 2 n. 5134 del 06.03.2026)
In materia di onorari professionali, la competenza è del foro del consumatore. Il domicilio rilevante è esclusivamente quello elettivo nel contratto, non le elezioni successive. La memoria di costituzione tardiva è inammissibile.