L’azione di ripetizione dell’indebito del consumatore finale contro il fornitore per l’addizionale provinciale illegittima (Cass. civ. Sez. 3 n. 2725 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore di energia elettrica, a titolo di rivalsa, l’addizionale provinciale all’accisa istituita dall’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511/1988, riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, è legittimato ad esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti del fornitore stesso, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione. La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione, potendo il fornitore rivalersi a sua volta nei confronti dello Stato. Tale conclusione è compatibile con la natura solo verticale dell’efficacia della direttiva, poiché il giudice nazionale può consentire al singolo di far valere l’illegittimità di un’imposta indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente alla facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, per neutralizzare l’onere economico supplementare sopportato.
Il Fatto
La Fondazione Maugeri proponeva ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. nei confronti della società fornitrice di energia elettrica per ottenere la restituzione, ex art. 2033 cod. civ., della somma versata a titolo di addizionali provinciali sulle accise applicate nelle fatture per gli anni 2010 e 2011, deducendo la contrarietà dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988 alla direttiva n. 2008/118/CE.
Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione, la riformava e la accoglieva. Avverso la sentenza della corte territoriale la società fornitrice ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, data la loro connessione, e preliminarmente richiama la pronuncia della Corte di giustizia del 19 giugno 2025, causa C-645/23, che ha ritenuto sussistente il contrasto con il diritto dell’Unione della normativa nazionale istitutiva dell’addizionale all’accisa sull’elettricità, in assenza di finalità specifica. La corte europea, pur riconoscendo efficacia solo verticale alla direttiva, ha affermato che il giudice nazionale può permettere al singolo di far valere l’illegittimità di un’imposta, alla luce di una disposizione chiara, precisa e incondizionata, quando essa sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, per ottenere la neutralizzazione dell’onere economico supplementare.
Richiamando il principio affermato da Cass. n. 13740/25 e ribadito da numerose successive pronunce, la Corte enuncia il principio per cui il consumatore finale, che abbia corrisposto al fornitore l’imposta riconosciuta contraria al diritto UE, è legittimato ad agire in ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti del fornitore stesso, che potrà rivalersi sullo Stato, poiché la declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 43/2025) comporta la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.
La Corte ritiene sufficiente fare integrale richiamo alla motivazione della sentenza capofila, ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., con opportuna correzione della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è quindi rigettato e le spese sono integralmente compensate, considerata la recente presa di posizione della Corte costituzionale e di legittimità sulla questione. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato da parte della ricorrente.
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Nota della Redazione
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