Vendita immobile: certezza del vizio e onere di reiterazione delle prove (Cass. civ. Sez. II n. 3020 del 06.02.2025)
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il termine di decadenza ex art. 1495 cod. civ. decorre dal momento di certezza obiettiva e completa del vizio, che in caso di vendita immobiliare richiede accertamento tecnico. Le richieste istruttorie respinte vanno reiterate anche in appello.