Opposizione a decreto ingiuntivo restitutorio non sospendibile ex art. 337 c.p.c. (Cass. civ. Sez. III n. 2822 del 05.02.2025)
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello non può essere sospeso ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di riforma, difettando il rapporto di pregiudizialità logico-giuridica.