Transazione successiva alla sentenza di primo grado e copertura delle spese (Cass. civ. Sez. 3 n. 614 del 11.01.2026)
La transazione stipulata dopo la sentenza di primo grado copre anche le spese di quel grado, salvo diversa pattuizione. È inammissibile il motivo di ricorso che critichi l’interpretazione del contratto senza indicare specifici canoni ermeneutici violati.