Riduzione equitativa della penale e interesse all’adempimento (Cass. civ. Sez. 3 n. 588 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’apprezzamento della eccessività dell’importo fissato con clausola penale e della misura della riduzione equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione. Il criterio al quale il giudice deve ispirarsi per esercitare il potere di riduzione della penale contrattualmente prevista non è la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, ma l’interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all’adempimento della prestazione cui ha diritto. È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che, dietro la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici, persegua un diverso esito interpretativo della clausola o una nuova ricostruzione fattuale delle condotte delle parti.
Il Fatto
Con un accordo transattivo stipulato nel febbraio 2016, la società ricorrente e altra società si erano impegnate a dare un parere favorevole affinché l’amministratore unico di una terza società disponesse il pagamento di una somma a favore della creditrice. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’inadempimento delle obbligate e ridotto l’importo della penale concordata. La Corte d’Appello di Milano, dichiarato inammissibile l’appello incidentale, aveva rigettato l’appello principale della società, la quale ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i primi tre motivi, tutti dichiarati inammissibili, in quanto volti a ottenere una nuova ricostruzione fattuale o un diverso esito interpretativo delle clausole contrattuali e delle condotte delle parti. Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c., ma il motivo perseguiva un diverso esito interpretativo del contratto, questione di merito il cui vaglio è precluso in sede di legittimità. Con il secondo motivo, pur invocando la violazione degli artt. 1375 e 1362 c.c., si censurava la mancata considerazione della condotta del creditore, in realtà richiedendo una nuova valutazione dei fatti. Quanto al terzo motivo, riguardante l’apprezzamento della documentazione, la Corte ha chiarito che non si verte in tema di travisamento della prova, ma di asseritamente erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito, non sindacabile in cassazione, come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5792/2024.
Nel rigettare il quarto motivo, la Corte ha affermato il principio per cui la riduzione della penale non è parametrata al danno accertato o risarcito, bensì all’interesse all’adempimento della parte creditrice. Il giudice di merito aveva correttamente spiegato che la clausola penale non tutelava solo l’interesse al pagamento della somma, ma anche quello a prevenire una controversia giudiziaria. L’apprezzamento della eccessività della penale e della misura della sua riduzione equitativa costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo motivazionale, richiamando la giurisprudenza di cui alle ordinanze n. 18463/2025 e n. 14706/2024.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, oltre alla declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.