Estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata (Cass. civ. Sez. III n. 12393 del 03.05.2026)
La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalle controparti costituite, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese. Non è dovuto il cd. doppio contributo unificato in assenza di una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.