Inammissibile il ricorso che rimette al giudice di legittimità l’identificazione delle censure d’appello (Cass. civ. Sez. II n. 341 del 07.01.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando la violazione dell’art. 342 c.p.c., ometta di riportare specificamente i motivi di appello e rimetti al giudice di legittimità l’identificazione delle censure e la verifica della loro ammissibilità.