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Sanatoria del difetto di rappresentanza e giudicato tributario tra annualità diverse (Cass. civ. Sez. V n. 15927 del 24.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., configurabile soltanto in caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito. Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza esservi abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente che manifesti, anche tacitamente, la volontà di ratificare la condotta del falsus procurator. La specificità dei motivi d’appello è assolta con critica generale alla sentenza di primo grado, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza. La sentenza del giudice tributario relativa a un determinato anno d’imposta non costituisce giudicato esterno per gli anni successivi, se concerne elementi non permanenti basati su presupposti di fatto differenti tra le diverse annualità.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello della concessionaria della riscossione avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’invito al pagamento della Tari per l’anno 2014. Il contribuente ricorreva in cassazione con cinque motivi, deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia su eccezioni processuali, la violazione del giudicato esterno formatosi su sentenze relative alla Tares 2013 e alla Tarsu dal 2006 al 2011, nonché vizi di motivazione e di esame delle prove. La concessionaria resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rigettato l’istanza di cessazione della materia del contendere, rilevando che nel processo tributario tale pronuncia presuppone il sopravvenire di fatti sostanziali incidenti sul petitum e sulla causa petendi, mentre la definizione in altro processo di una diversa pretesa impositiva non fa venir meno il contrasto su un differente atto impositivo.

Quanto ai primi due motivi, la Corte ha ravvisato l’inammissibilità della censura di omessa pronuncia su questioni processuali, precisando che essa può configurare solo un vizio per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., se la soluzione implicita risulti erronea. Il difetto di rappresentanza è stato comunque ritenuto sanato per effetto della ratifica espressa da parte dell’organo competente, con conseguente validità della procura originariamente rilasciata dal falsus procurator. In relazione alla specificità dei motivi d’appello, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, essendo sufficiente la critica complessiva alla sentenza di primo grado quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza.

Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha escluso sia il vizio di omessa pronuncia, essendo la decisione impugnata incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione, sia la violazione del giudicato esterno, poiché le sentenze invocate riguardavano imposte diverse (Tares e Tarsu) e presupposti fattuali non sovrapponibili alla Tari, il cui presupposto è normativamente individuato nella superficie calpestabile e non già in quella catastale.

Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice d’appello ben al di sopra del minimo costituzionale, essendo chiaramente intellegibile l’iter logico-giuridico della decisione. Il quinto motivo è stato infine dichiarato inammissibile, sia perché l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque considerato, sia perché la censura mirava a una surrettizia rivalutazione del merito, sottratta al sindacato di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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