L’inganno al terzo configura truffa se il falsus procurator spende un potere dispositivo (Cass. pen. Sez. V n. 28957 del 21.07.2022)
La Corte ribadisce che la truffa sussiste quando l’agente, mediante artifici, induca in errore un soggetto e, spendendo un potere dispositivo formalmente riferibile alla persona offesa, consegua un ingiusto profitto, essendo irrilevante che l’inganno sia indirizzato ad un terzo.