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Uso misto dell’immobile: esenzione IMU solo con dichiarazione specifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 32742 del 07.11.2022)

Principi di diritto (Massima)
In caso di unità immobiliare a destinazione mista, l’esenzione IMU prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504/1992 si applica solo alla frazione di immobile adibita esclusivamente ad attività non commerciale, se identificabile catastalmente. Qualora non sia possibile tale identificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale, ma solo a condizione che il contribuente abbia reso la specifica dichiarazione, essendo irrilevante la conoscenza della destinazione da parte dell’ente locale. La sottoscrizione dell’atto di appello da parte di un dirigente comunale diverso da quello indicato non determina l’inammissibilità, potendo il difetto di rappresentanza essere sanato ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ..

Il Fatto

Una congregazione religiosa impugnava gli avvisi di accertamento con cui il Comune, disconoscendo l’esenzione di cui all’art. 7, lett. i, d.lgs. n. 504/1992, chiedeva il pagamento dell’IMU per gli anni 2012 e 2013 relativamente a un immobile destinato sia ad attività di culto sia a casa per ferie. La Commissione Tributaria Provinciale riconosceva l’esenzione solo per la porzione destinata al culto, ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello del Comune, ritenendo l’esenzione subordinata all’identificazione catastale della porzione esente. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla sottoscrizione dell’atto di appello da parte di un dirigente comunale diverso da quello indicato, richiamando il principio secondo cui per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l’indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura. Ha inoltre precisato che i soggetti legittimati alla sottoscrizione degli atti processuali del Comune si identificano in base a statuto e regolamenti, che possono legittimamente prevedere la rappresentanza in giudizio da parte di un dirigente del servizio di competenza. L’eventuale difetto di rappresentanza, comunque, non determina l’inammissibilità dell’atto ma comporta la necessità di regolarizzare la costituzione della parte ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ..

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità e tardività dell’appello, rilevando che la decisione implicita di rigetto dell’eccezione, incompatibile con la statuizione di accoglimento, non integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Ha altresì precisato che la spedizione dell’atto di appello in busta chiusa costituisce mera irregolarità, non incidente sul principio della scissione degli effetti della notifica.

Nel trattare il terzo motivo, la Corte ha integrato la motivazione della sentenza impugnata, affermando che l’esenzione in caso di uso misto può applicarsi proporzionalmente anche in assenza di autonoma identificazione catastale della porzione esente, come previsto dall’art. 91-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 1/2012. Tuttavia, resta necessaria la specifica indicazione nella apposita dichiarazione, non essendo sufficiente la conoscenza della destinazione dell’immobile da parte del Comune né la prova della destinazione al culto tramite perizia giurata prodotta in corso di causa. Nel caso di specie, la contribuente non aveva allegato di aver presentato tale dichiarazione.

L’ultimo motivo, concernente l’omesso esame della prova della significativa inferiorità delle rette praticate rispetto ai prezzi di mercato, è stato dichiarato inammissibile, non presentando l’elemento indiziario il carattere della decisività, atteso che la mera inferiorità dei prezzi non è indice inequivocabile dell’esercizio dell’attività con modalità non commerciali. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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