Risoluzione del contratto e restituzione d’ufficio senza domanda di parte (Cass. civ. Sez. II n. 10555 del 23.04.2025)
La risoluzione del contratto, per l’effetto retroattivo dell’art. 1458 c.c., obbliga alla restituzione della prestazione, ma non autorizza il giudice a provvedere d’ufficio in assenza di domanda di parte.