Revocatoria dell’agente della riscossione esperibile anche su credito rateizzato (Cass. civ. Sez. III n. 10548 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’agente della riscossione è titolare della legittimazione attiva ad esperire l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. a tutela del credito tributario iscritto a ruolo, in forza dell’art. 49 del d.P.R. n. 602/1973, che gli riconosce il potere di promuovere ogni azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. I limiti posti dall’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, che fa salve le disposizioni sulla dilazione e sulla sospensione del pagamento, attengono esclusivamente alla fase esecutiva e non impediscono l’esercizio della revocatoria pur in presenza di una istanza di rateizzazione del debito. L’azione non richiede l’attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale, poiché il concessionario agisce in sede giudiziaria instaurando il contraddittorio con tutti i soggetti coinvolti nell’atto dispositivo.
Il Fatto
Una società di riscossione conveniva in giudizio due società al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. di un atto con cui la prima aveva conferito alla seconda il ramo d’azienda comprendente una serie di immobili. Il creditore procedente deduceva che la società debitrice, gravata da numerose iscrizioni a ruolo per importi tributari e contributivi, si era spogliata di tutti i beni immobili esistenti a garanzia dei crediti erariali mediante la costituzione della conferitaria quale socio unico.
Il Tribunale di Savona accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Genova rigettava il gravame, ravvisando la natura gratuita dell’atto e ritenendo provati la scientia damni e il consilium fraudis. La conferitaria proponeva ricorso per cassazione, cui resistevano l’agente della riscossione e, con atto di intervento, la curatela fallimentare della conferente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di subentro della curatela. Il fallimento di una parte nel giudizio di legittimità non determina l’interruzione del processo ex art. 299 cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio. Il curatore non è quindi legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, ma può intervenire per tutelare gli interessi della massa dei creditori. Nell’azione revocatoria, qualora sopravvenga il fallimento del debitore, il curatore può subentrare in forza dell’art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova.
Nel merito, la Corte ritiene infondato il primo motivo, con cui si contestava la legittimazione dell’agente della riscossione. L’art. 49 del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 415 della legge n. 311/2004, abilita espressamente il concessionario a promuovere azioni cautelari e conservative e ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Tra queste rientra l’azione revocatoria. Il legislatore ha così rafforzato la natura pubblicistica del sistema di riscossione, riconoscendo un profilo unitario all’amministrazione finanziaria.
Quanto alla pretesa subordinazione dell’azione al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, la Corte osserva che la previsione dell’art. 49 non può essere limitata dalle condizioni dell’art. 50. Questi limiti riguardano solo la fase esecutiva e non impediscono la revocatoria in presenza di una istanza di rateizzazione. L’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi.
È infondato anche il secondo motivo, che invocava l’estensione dei principi delle Sezioni Unite n. 19667 del 2014. Tale pronuncia riguarda la diversa ipotesi dell’iscrizione ipotecaria compiuta nell’interesse dell’amministrazione finanziaria, dove si giustifica il contraddittorio endoprocedimentale. Nel caso di specie il concessionario ha agito in sede giudiziaria, instaurando il contraddittorio con tutti i soggetti coinvolti nell’atto dispositivo.
Il terzo motivo è inammissibile. La censura, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mira a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità. La deduzione di violazione dell’art. 2729 cod. civ. è prospettabile solo quando il giudice affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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