Inammissibile il ricorso per cassazione che omette di riprodurre gli atti su (Cass. civ. Sez. III n. 10689 del 23.04.2025)
I motivi di ricorso per cassazione che richiamano documenti e provvedimenti senza riprodurne almeno il contenuto essenziale violano l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e sono inammissibili per difetto del principio di autosufficienza.