Risarcimento del danno da interesse legittimo: tardività e assenza di illecito dell’amministrazione (TAR Puglia, Sez. Un. n. 373 del 24.03.2026)
È inammissibile per tardività la domanda risarcitoria proposta oltre il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo. È comunque infondata la pretesa risarcitoria quando l’esclusione è legittima per la sussistenza di condanne penali del legale rappresentante per reati incidenti sull’affidabilità dell’operatore economico.