Deroga alla rimozione degli ulivi monumentali infetti da Xylella solo fuori dalla zona infetta (TAR Puglia n. 387 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di Xylella fastidiosa, la distinzione tra zona infetta soggetta a misure di eradicazione e zona infetta soggetta a misure di contenimento non incide sulla qualificazione del territorio, che resta zona infetta ai sensi dell’art. 4 del reg. UE n. 2020/1201. Nelle zone infette sottoposte a misure di contenimento l’art. 13, par. 2, del reg. UE cit. consente la deroga alla rimozione delle piante infette solo per siti di piante monumentali situati al di fuori dell’area di almeno 2 km dal confine tra zona infetta e zona cuscinetto, come individuata dall’art. 15, par. 2, del medesimo regolamento. La deroga non può applicarsi alle piante infette ubicate nella zona infetta di contenimento, neppure se riconosciute monumentali ai sensi della L.R. Puglia n. 14/2007, poiché l’art. 8, comma 7-bis, L.R. Puglia n. 4/2017 subordina la capitozzatura al limite della conformità alla normativa sovraordinata, che invece impone la rimozione.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di ulivi monumentali in agro di Monopoli, aveva impugnato la determina dirigenziale n. 96/2023 dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia che, a seguito dell’accertamento della positività di una pianta al batterio Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST53, aveva prescritto misure di eradicazione dell’intera pianta e delle piante ricadenti nei 50 metri, senza applicare la deroga prevista per gli alberi monumentali.

Con il ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Bari n. 1007/2023 e con atti impugnatori successivi, la ricorrente aveva contestato anche la nota di rigetto dell’istanza di autotutela (prot. n. 6480/2024) e la sopravvenuta determina dirigenziale n. 18/2024, che aveva riconfermato l’eradicazione per le sole piante infette. La Regione aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta modifica delle misure e la legittimità della rimozione, esclusa ogni possibilità di misure alternative per gli ulivi infetti in zona di contenimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima dichiarato improcedibile il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti, in quanto la determina dirigenziale n. 18/2024 aveva superato la precedente n. 96/2023, concentrando le misure di eradicazione sulle sole piante infette e non più su quelle ricadenti nell’area dei 50 metri, con conseguente cessazione della materia del contendere sulle censure originarie.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo eurounitario, chiarendo che l’agro di Monopoli, essendo incluso nell’allegato III del reg. UE n. 2020/1201 come zona infetta, è sottoposto alle misure di contenimento di cui al capo V del regolamento. Ha precisato che la classificazione regionale in “zona di contenimento” non configura una categoria autonoma rispetto alla zona infetta, ma rappresenta pur sempre una zona infetta per la quale lo Stato membro ha optato per le misure di contenimento in luogo di quelle di eradicazione.

La Corte ha quindi verificato la corretta applicazione dell’art. 13, par. 2, del reg. UE cit., che consente di non rimuovere le piante infette solo nei siti di piante monumentali di cui all’art. 15, par. 2, lett. b), e cioè al di fuori dell’area di 2 km dal confine tra zona infetta e zona cuscinetto. Poiché gli ulivi monumentali della ricorrente ricadono nella zona infetta di contenimento, la deroga non è applicabile, restando vincolata la rimozione delle piante infette.

Il Collegio ha infine respinto i profili di violazione del giudicato e del giudicato cautelare, evidenziando che la Regione ha prestato ottemperanza alla sentenza n. 1007/2023 rivalutando la possibilità di misure alternative e che la pronuncia cautelare ha natura interinale, non idonea a consolidare un diritto alla conservazione delle piante. Ha quindi respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti, compensando le spese di lite per la novità e complessità delle questioni, con addebito alla ricorrente delle spese di verificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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