Misure di contenimento e divieto di deroga per gli ulivi monumentali infetti (TAR Puglia n. 383 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree delimitate come zona infetta ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201, lo Stato membro può legittimamente optare per le misure di contenimento di cui al capo V del medesimo regolamento, anziché per quelle di eradicazione. Tuttavia, la deroga alla rimozione delle piante infette, prevista dall’art. 13, par. 2, Reg. UE 2020/1201, opera solo per i siti di piante di particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell’area di almeno 2 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto, come richiesto dall’art. 15, par. 2, lett. a) e b) del medesimo regolamento. Ne consegue che, per le piante monumentali infette ricadenti nella zona infetta, la rimozione è atto dovuto e non sindacabile sotto il profilo della proporzionalità, senza che possa trovare applicazione la normativa regionale che subordina le misure alternative al limite della conformità alla disciplina eurounitaria.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di ulivi monumentali in agro di Monopoli, impugnava la determina dirigenziale con cui l’Osservatorio Fitosanitario regionale aveva prescritto misure di eradicazione per cinque piante infette da Xylella fastidiosa, unitamente agli atti presupposti e alla successiva determina che aveva rideterminato le misure imposte, concentrando l’estirpazione sulle sole piante infette. La ricorrente chiedeva di evitare l’eradicazione invocando l’applicazione delle misure alternative previste dall’art. 13, par. 2, Reg. UE 2020/1201 e dall’art. 8 della L.R. Puglia n. 4/2017, deducendo la violazione dei principi di proporzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché del dictum della sentenza della stessa Sezione n. 1007/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso principale, superato dalla sopravvenuta determina che ha concentrato le misure di eradicazione sulle sole piante infette, rendendo priva di interesse la contestazione degli atti originari.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo, chiarendo che la tripartizione proposta dalla Regione – zona cuscinetto, zona di contenimento e zona infetta – non trova riscontro nel regolamento unionale, il quale distingue tra zona infetta e zona cuscinetto e, all’interno della prima, tra zone sottoposte a misure di eradicazione e zone sottoposte a misure di contenimento. L’agro di Monopoli, ricompreso nell’Allegato III del Reg. UE 2020/1201 come zona infetta, è soggetto all’applicazione delle misure di contenimento legittimamente disposte dalla Regione.
Quanto alla possibilità di derogare alla rimozione delle piante infette, il Collegio ha rilevato che l’art. 13, par. 2 consente la deroga solo per i siti di piante di particolare valore culturale e sociale di cui all’art. 15, par. 2, lett. b), ossia per siti situati al di fuori dell’area di almeno 2 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto. Poiché gli ulivi monumentali della ricorrente ricadono all’interno della zona infetta, la deroga non può trovare applicazione, risultando la rimozione un atto vincolato.
Il Tribunale ha infine escluso sia la violazione del giudicato della sentenza n. 1007/2023, avendo la Regione rivalutato le misure alternative, sia la portata del dictum cautelare invocato, privo di efficacia di giudicato e avente finalità meramente interinale. Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese, ad eccezione di quelle di verificazione poste a carico della ricorrente.
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Nota della Redazione
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