Ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate dal giudice del lavoro (TAR Puglia n. 379 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato, proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è accolto quando l’Amministrazione non abbia dato integrale esecuzione alle obbligazioni pecuniarie scaturenti da una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato. La nomina del Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., va riservata all’eventualità di un inadempimento persistente dopo la scadenza del termine assegnato, non potendosi ritenere la mera carenza di organico dell’Amministrazione quale motivo per l’accoglimento dell’istanza di nomina immediata.

Il Fatto

Un docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al pagamento di somme da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il titolo esecutivo giudiziale, notificato in data 14 ottobre 2024, era passato in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario in data 18 aprile 2025. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio e la parte ricorrente non è comparsa all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, non risultando agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo giudiziale. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate.

Quanto all’istanza di nomina del Commissario ad acta, il Tribunale l’ha riservata all’eventualità di un inadempimento che si protragga dopo la scadenza del termine. Nel motivare tale scelta, il Collegio ha rilevato che, in omologhe cause, il ritardo esecutivo era stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione, circostanza che non integra i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Il TAR ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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