Oscuramento delle offerte di gara illegittimo senza autonoma valutazione della stazione appaltante (TAR Veneto n. 64 del 16.01.2026)
La stazione appaltante non può recepire acriticamente le istanze di oscuramento dei concorrenti: deve svolgere un’autonoma valutazione dei presupposti del segreto tecnico-commerciale e dare atto del bilanciamento con la trasparenza. Ai primi cinque classificati spetta la conoscibilità reciproca delle offerte.