Autorizzazione paesaggistica e sindacato sulla discrezionalità tecnica della Soprintendenza (TAR Veneto n. 71 del 17.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’autorizzazione paesaggistica è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, che implica l’applicazione di cognizioni specialistiche caratterizzate da ampi margini di opinabilità. In sede di giurisdizione di legittimità tale apprezzamento è sindacabile solo sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, restando escluso che il giudice possa sostituire una propria valutazione alternativa, parimenti opinabile, a quella dell’Amministrazione. La Soprintendenza non è tenuta a indicare modifiche progettuali idonee a rendere assentibile l’intervento, poiché il suo compito è verificare la compatibilità del progetto concreto con i valori tutelati. Il parere negativo adeguatamente motivato in ordine alle caratteristiche del luogo, delle opere e del loro impatto resiste alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appezzamento di terreno nel Comune di Torri del Benaco, presenta istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di due fabbricati residenziali semi-ipogei, con piscine, percorsi e un nuovo tratto di strada con ponte per superare la valle Rondina. L’area è sottoposta a vincolo paesaggistico, tra l’altro, ai sensi dell’art. 142, lett. g), d.lgs. n. 42/2004, per la presenza di superfici boscate.
Il Comune interloquisce con la Soprintendenza, che dapprima formula un preavviso di diniego e poi, il 31 maggio 2024, esprime parere negativo anche sul progetto modificato. Preso atto del parere vincolante, il Comune nega l’autorizzazione e dispone l’archiviazione della pratica edilizia. Il ricorrente impugna i tre provvedimenti davanti al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui il giudizio paesaggistico è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per logicità, coerenza e completezza. Richiama in particolare Cons. Stato, Sez. IV, n. 3892 del 2023 e le pronunce ivi richiamate, fissando il limite del sindacato giurisdizionale.
Il primo motivo è infondato. L’istruttoria della Soprintendenza non è contraddittoria: la descrizione dell’area come “pregevole sistemazione agro-naturalistica” trova riscontro nella documentazione prodotta dallo stesso ricorrente. Quello che l’istante definisce uliveto trascurato è uno degli elementi naturalistici oggetto di tutela paesaggistica. La Soprintendenza non prospetta una inedificabilità assoluta, ma rileva la sola incompatibilità dello specifico intervento proposto, esplicitando le criticità concrete.
Il secondo motivo è respinto: la Soprintendenza non ha l’obbligo di suggerire soluzioni progettuali alternative, poiché il suo compito è valutare la compatibilità del progetto presentato. Cade quindi la censura di violazione della leale collaborazione ex art. 97 Cost.
Il terzo e il quinto motivo sono infondati: i provvedimenti contengono una sufficiente esternazione delle ragioni del diniego, con analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo, in coerenza con TAR Veneto n. 42 del 2020. Quanto al quarto motivo, la valutazione sull’impatto della strada e del ponte sulla morfologia del luogo è opinabile ma non inattendibile, dunque sottratta al sindacato di legittimità.
Il sesto motivo è superato dalla natura di atto plurimotivato del parere negativo: la legittimità di una sola tra le ragioni indipendenti basta a sorreggere l’atto. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 4866 del 2020 e Cons. Stato, Sez. V, n. 5138 del 2019, il Collegio osserva che l’eventuale fondatezza delle censure residue non potrebbe arrecare utilità concreta al ricorrente.
Il settimo motivo, infine, è respinto: essendo il diniego paesaggistico immune dalle censure, non può determinarsi l’illegittimità derivata dell’archiviazione comunale. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese per la problematicità delle questioni.
Nota della Redazione
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