Impugnazione del proscioglimento dalla ferma breve: ricorso irricevibile per decadenza (TAR Veneto n. 61 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel diritto amministrativo la violazione di legge, anche di disposizioni imperative, integra di regola un’ipotesi di annullabilità e non di nullità, sicché il provvedimento affetto da siffatto vizio deve essere impugnato entro il termine breve di decadenza. La categoria della nullità è circoscritta ai soli casi tassativi previsti dall’art. 21-septies della legge n. 241/1990: mancanza degli elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione o elusione del giudicato e altri casi espressamente stabiliti dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, le censure di illegittimità possono essere scrutinate unicamente ai fini dell’annullamento, con la conseguente operatività del termine decadenziale a tutela della stabilità dell’atto amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, già caporale VFB (Volontario di ferma breve) dell’Esercito, ha impugnato il provvedimento del 18 aprile 2005 con cui il Ministero della Difesa lo aveva prosciolto dalla ferma breve e collocato in congedo illimitato. La dispensa era stata adottata per il superamento del limite di 365 giorni di licenza straordinaria per convalescenza nel triennio di ferma volontaria, in applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 505/1997 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 215/2001. Il provvedimento gli era stato notificato il 30 maggio 2005.
Dopo essere stato richiamato in servizio negli anni successivi, il ricorrente ha presentato nel giugno 2023 un’istanza di riesame in autotutela, rappresentando la nullità dell’atto. Il Ministero ha riscontrato negativamente la richiesta, rilevando che il provvedimento non impugnato nei termini aveva acquisito carattere di inoppugnabilità. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento della nullità della dispensa e per il riconoscimento del diritto al ricollocamento nella posizione VFB/VFP4. L’Amministrazione ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la ricostruzione prospettata dalla difesa del ricorrente, secondo cui la domanda sarebbe sottratta alla declaratoria di irricevibilità perché diretta al mero accertamento di un vizio radicale di nullità. La tesi non è stata condivisa. Il provvedimento amministrativo è nullo solo quando si discosta in modo così evidente dal paradigma normativo da risultare inidoneo a produrre qualunque effetto giuridico.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel diritto amministrativo, la nullità può essere ravvisata solo in casi estremi e circostanziati, quando l’atto è affetto da un vizio di gravità ed evidenza tali da impedirne la qualificazione come manifestazione del potere amministrativo, sia pure illegittimo. Solo rispetto a tali carenze radicali non operano le ragioni di certezza dell’azione amministrativa poste a fondamento del carattere generale del vizio di annullabilità di cui all’art. 21-octies della legge n. 241/1990 e del termine breve a pena di decadenza per il ricorso giurisdizionale.
La Corte ha osservato che le categorie della nullità e dell’annullabilità si presentano, nel diritto amministrativo, in relazione inversa rispetto alle omologhe figure del diritto privato: la prima costituisce l’eccezione, la seconda la regola. Ne deriva che ogni violazione di legge, anche di disposizioni imperative, si converte in causa di annullabilità del provvedimento, da far valere entro il breve termine di decadenza a tutela della stabilità dell’atto.
Applicando tali principi, il Collegio ha rilevato che nessuna delle ipotesi tassative delineate dall’art. 21-septies della legge n. 241/1990 è stata fatta valere dal ricorrente. Le censure dedotte avrebbero potuto essere scrutinate unicamente ai fini di una declaratoria di illegittimità e, dunque, di annullamento, per il quale però è ampiamente decorso il termine decadenziale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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