Obbligo di rendiconto del mandatario e prova dell’esecuzione del mandato (Cass. civ. Sez. 1 n. 7153 del 25.03.2026)
In tema di azione di rendiconto, è il mandatario convenuto a dover fornire la prova delle modalità esecutive dell’incarico. La mancata conoscenza, da parte del mandante, degli esiti dell’attività gestoria non è un fatto impeditivo del diritto al rendiconto, ma la condizione che l’obbligo ex art. 1713 c.c. mira a rimuovere.