Il giudice d’appello non può confondere la notifica del decreto eseguita dopo il precetto con quella dedotta come mancante (Cass. civ. Sez. 3 n. 7741 del 30.03.2026)
Integra il vizio di travisamento della prova la sentenza d’appello che fonda il rigetto dell’opposizione a precetto sulla avvenuta notifica del titolo esecutivo, confondendo la notifica del decreto ingiuntivo effettuata successivamente al precetto con quella, anteriore e mai dimostrata, la cui esistenza era posta a base dell’opposizione.