Abuso del processo e condanna ex art. 96 c.p.c. per ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 7116 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile quando i motivi, formulati in modo non lineare, siano privi dei requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. e si sostanzino in una critica del merito della decisione, senza dedurre un concreto vizio di legittimità. In tema di cessione di crediti in blocco, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione riservata al giudice di merito, libero di valorizzare gli elementi istruttori persuasivi.
La proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati o palesemente inammissibili configura abuso del processo, integrando la colpa grave richiesta dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. Tale condotta, oggettivamente valutabile, determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale e legittima la condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, senza che sia richiesto l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, essendo sufficiente la natura pretestuosa dell’azione o della resistenza. Il sopravvenuto fallimento di una parte non determina l’interruzione del giudizio di Cassazione, non essendo previsto un onere di riassunzione nei confronti della curatela.
Il Fatto
La società, con due garanti, aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria di un credito bancario, contestando la legittimazione attiva, la rappresentanza processuale e l’idoneità della documentazione prodotta, oltre alla sussistenza di addebiti non dovuti. Il Tribunale aveva revocato il decreto e condannato gli opponenti al pagamento di una minor somma. La Corte d’appello aveva respinto il gravame, ritenendo provata la cessione del credito e la sussistenza dei poteri di gestione e riscossione in capo alla società controricorrente.
Avverso tale sentenza, la società e i garanti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, alcuni dei quali articolati in via subordinata. La società controricorrente ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, è stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente preso atto della sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrente, richiamando il principio per cui il fallimento di una parte non determina l’interruzione del giudizio di Cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio e non soggetto a riassunzione. Tale principio è stato ritenuto mutuabile per la nuova procedura disciplinata dal Codice della crisi.
Esaminando i motivi di ricorso, la Corte ne ha rilevato la radicale inammissibilità. Ha innanzitutto richiamato la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., operante quando la decisione d’appello non si distacchi dal ragionamento del giudice di primo grado e il ricorrente non indichi le ragioni di fatto che dimostrino la diversità delle motivazioni. Tale preclusione ha travolto i motivi che lamentavano l’omesso esame di fatti decisivi, dovendosi inoltre constatare la mancata specificazione della sede processuale in cui i profili erano stati sollevati, ex art. 366 c.p.c.
Con riguardo alla cessione di crediti in blocco, la Corte ha precisato che l’accertamento dell’esistenza e dell’ampiezza della cessione è una questione di fatto riservata al giudice di merito, che può liberamente valutare gli elementi istruttori. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi che, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, sollecitano un sindacato su tale valutazione fattuale.
Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha ribadito che, a seguito della riforma, il sindacato di legittimità è limitato alle anomalie motivazionali che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quali la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o perplessa. Nel caso di specie, la motivazione impugnata è risultata sintetica ma completa, immune da contraddizioni, con la conseguenza che le doglianze si risolvevano in una mera critica del merito.
Infine, la Corte ha ritenuto la palese inammissibilità dei motivi un elemento idoneo a qualificare l’impugnazione come temeraria ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. Ha evidenziato come la proposizione di un ricorso basato su motivi inammissibili e su carenze di specificità costituisca un abuso dello strumento processuale, sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, avente natura pubblicistica e non richiedente l’accertamento di dolo o colpa. In applicazione di tale principio, ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese e al pagamento di un ulteriore importo equitativo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.